Imposte

Per gli enti non commerciali lo scoglio della dichiarazione Imu-Tasi

di Marco Magrini

Nuove specifiche tecniche (versioni 1/2018) relative ai moduli di controllo dei dati della dichiarazione Imu-Tasi utilizzabili dal 10 luglio 2018 in sostituzione delle precedenti specifiche tecniche (versione 1/2015). A renderlo noto è stato il dipartimento delle Finanze con un comunicato sul proprio sito istituzionale. I nuovi moduli interessano tutti i contribuenti, enti commerciali, persone fisiche ed enti non commerciali. Gli Enc sono alle prese con gli adempimenti conclusivi relativi all’Imu e alla Tasi dell’anno 2017, per i quali nessun impatto sostanziale ha avuto l’introduzione delle novità stabilite per gli enti del Terzo settore (Ets) dall’articolo 82, comma 6, del Dlgs 117/2017 che opera semplicemente un rinvio alle agevolazioni applicabili agli Enc anche non riconducibili alla norme del Codice del Terzo Settore.

Quindi:
•entro il 16 giugno (18 giugno) devono versare il saldo e il primo acconto 2018 pari al 50% del totale dell’imposta 2017 per i loro immobili soggetti interamente o parzialmente;
• entro il 30 giugno (2 luglio) devono presentare la dichiarazione Imu - Tasi Enc per le variazioni intervenute in riferimento all’anno d’imposta 2017.

La modulistica delle dichiarazioni
Gli Enc presentano la dichiarazione Imu-Tasi secondo la modulistica del Dm 26 aprile 2014 per godere delle esenzioni di cui all’articolo 7, comm 1, lettera. i), del Dlgs 504/1992, diverse fra le varie tipologie di Enc e Ets.
Ad esempio gli Enc pubblici (Regioni, province, comuni, enti del Ssn, eccetera) per gli immobili posseduti, esenti da Imu (e Tasi) sulla base dell’articolo 9, comma 8 del Dlgs 23/2011, perché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, utilizzano la dichiarazione Imu ordinaria (Dm 30 ottobre 2012) ed effettuano i versamenti in due soluzioni con saldo corrispondente al 16 dicembre di ogni anno. Invece in caso di impiego promiscuo dei beni per attività rientranti nella casistica della lettera i) articolo 7 Dlgs 504/1992, sulla base dei presupposti di svolgimento delle attività con modalità non commerciali secondo il Dm 200/2012, applicano le regole di versamento e dichiarazione della generalità degli Enc (Dm 26 aprile 2014).

Le variazioni da dichiarare

Le variazioni della dichiarazione secondo il modello Dm 26 giugno 2014, sono solo quelle da cui derivano riduzioni o esenzioni d’imposta e altre condizioni degli immobili che i Comuni non possono conoscere direttamente accedendo alle banche dati. Non vanno in dichiarazione le variazioni derivanti da atti notarili, quelle che transitano nel sistema d’interscambio dei dati catastali, eccetera.

Sono da dichiarare le variazioni che:
- influiscono nella determinazione dell’imposta dovuta per gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, in base ai parametri (articolo 5 del Dm 200/2012);
- rappresentino informazioni di accesso all’esenzione parziale e/o totale, quali ad esempio il «Cenc - corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale» e il «Cm - corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nelle stesso ambito territoriale».

Sono sempre da compilare i quadri C e D per il totale dell’imposta dovuta nell’anno, l’eventuale riporto del credito della dichiarazione precedente, gli acconti versati e il debito o credito d’imposta, quest’ultimo da riportare per utilizzo in compensazione o per la richiesta a rimborso.

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