Controlli e liti

Rimborsi delle accise, non si applica la sospensione per carichi pendenti

Per la Ctr Lombardia 646/9/2022 eventuali pendenze non bloccano la restituzione di crediti emersi dai consumi

di Giorgio Emanuele Degani

La Ctr della Lombardia, con la sentenza 646/9/2022 del 25 gennaio 2022 (presidente Micheluzzi, relatore Vicuna), ha rilevato l’inapplicabilità della misura cautelare della sospensione dei rimborsi per carichi pendenti alle accise. E infatti, trattandosi di imposte armonizzate, queste hanno una disciplina speciale e autonoma circa i rimborsi, rinvenibile nell’articolo 14, del Dlgs 504/1995 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»).

Il caso

Una società fornitrice di energia elettrica chiedeva a rimborso il credito d’accisa emerso con la presentazione della dichiarazione annuale di consumo. L’ufficio, di contro, sospendeva il rimborso ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs 472/1997, ritenendo che la contribuente avesse delle pendenze tributarie con l’amministrazione finanziaria.

A fronte del diniego, la società impugnava l’atto davanti ai giudici di primo grado che rigettavano il ricorso. La contribuente interponeva appello innanzi alla Ctr e quest’ultima riformava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che la misura cautelare della sospensione dei rimborsi per carichi pendenti opera all’interno di stringenti limiti. Devono, infatti, sussistere gli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora:

- il primo, relativo alla fondatezza della pretesa erariale;

- il secondo, riguardante il pericolo concreto che l’amministrazione finanziaria non possa soddisfare le proprie ragioni qualora erogasse il rimborso del credito richiesto dalla contribuente.

La disciplina sulle accise

Questa disciplina, comunque, trova dei limiti di applicabilità sulle accise: trattandosi di imposte armonizzate, gli Stati membri devono uniformarsi alla disciplina unionale, rimanendo liberi di regolamentare i rimborsi, l’accertamento e le sanzioni, sempre nel rispetto dei principi eurounitari.

Secondo la Ctr, la disciplina interna dei rimborsi d’accisa, dettata dall’articolo 14 del Dlgs 504/1995, non prevede alcun esplicito istituto di tutela del credito erariale, con la conseguenza che applicare questa misura cautelare violerebbe anche i principi unionali di effettività del rimborso e di proporzionalità. Tali principi assicurano che i rimborsi delle imposte non siano impossibili o estremamente difficili. Da ciò consegue che le misure interne di tutela del credito erariale debbano essere adeguate al fine perseguito: la tutela del credito erariale non può compromettere i diritti economici e patrimoniali della contribuente.

In conclusione, la Ctr Lombardia ha applicato i principi unionali in materia di accise, riformando la sentenza di primo grado ed escludendo che la sospensione cautelare dei rimborsi per carichi pendenti possa applicarsi alle accise.

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