Imposte

Extraprofitti, le sanzioni raddoppiano per omessi o insufficienti versamenti

Al traguardo della «Gazzetta» la legge di conversione del decreto Aiuti-bis. La stretta sugli operatori non risolve i problemi sul meccanismo di calcolo

di Benedetto Santacroce

Con la legge di conversione 142/2022 del decreto Aiuti bis pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», diventa definitiva la stretta per la regolarizzazione di eventuali omessi o insufficienti versamenti del contributo straordinario solidaristico previsto per le imprese energetiche in relazione all’extraprofitto generato dal caro bollette.

A dire il vero la norma ora convertita (articolo 42 del Dl 115/2022) è figlia di un mancato introito che lo Stato attendeva e crea una risposta sproporzionata rispetto al sistema e rispetto al non adeguato impianto normativo. Come da più parti manifestato, infatti, l’articolo 37 del Dl 21/2022 (norma istitutiva del contributo) lega il calcolo della base imponibile del contributo all’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferite a due specifici periodi di tempo (1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto al periodo 1° ottobre 2020 al 31 aprile 2021) e determinato in base alle liquidazioni periodiche Iva (Lipe).

Questo meccanismo fin dall’inizio aveva sollevato delle perplessità perché non teneva conto di determinate situazioni che alteravano il risultato e non consentivano di misurare in modo puntuale l’extraprofitto generato dal caro bollette.

Proprio per queste ragioni già in passato e anche di recente con proposte di emendamenti mirati si è cercato di modificare la norma per renderla più coerente rispetto agli obiettivi che la stessa si proponeva. Allo stato attuale, si sono verificate le seguenti iniziative:

le imprese soggette al contributo non hanno versato l’acconto (scadeva al 30 giugno) o hanno versato in misura inferiore al dovuto;

molte delle imprese interessate hanno promosso dei contenziosi presso il Tar o dei ricorsi straordinari al capo dello Stato per attivare un processo per far dichiarare l’incostituzionalità della disposizione;

le associazioni di categorie e le imprese hanno presentato numerosi emendamenti per modificare la base imponibile (ad esempio chiedendo di eliminare dal calcolo quelle attività che, pur entrando nella Lipe del soggetto, non erano collegate alle operazioni individuate dalla norma).

In termini prospettici quello che ci aspettiamo è, da una parte, una modifica radicale della disposizione (ad esempio, abbandonando il sistema di calcolo tramite la Lipe per sostituirlo con un ’addizionale Ires considerando i versamenti effettuati quali un acconto della stessa) e, dall’altra, un allineamento dell’Italia alle decisioni che su l punto sta prendendo la Ue.

Tornando ora alla norma appena approvata, l’articolo 42 del decreto Aiuti bis prevede che dopo la data del 31 agosto 2022 (per l’eventuale omesso o insufficiente versamento dell’acconto del contributo straordinario dovuto per il 30 giugno 2022) e dopo la data del 15 dicembre 2022 (per l’analoga violazione relativa al saldo dovuto per il 30 novembre 2022) non possano operare le seguenti agevolazioni:

in primo luogo, anche se il versamento di regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza naturale dell’adempimento la sanzione applicabile è quella del 30% e non è possibile fruire della riduzione a metà della stessa prevista dall’articolo 13, comma 1 , secondo periodo dell’articolo 13 del Dlgs 471/97;

in secondo luogo, la regolarizzazione non consente di ottenere le riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs 472/97).

Inoltre, la stessa disposizione prevede che per i versamenti, omessi o insufficienti, effettuati dopo tali date la sanzione edittale è applicata in misura doppia (vale a dire al 60%).

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