Imposte

Agevolazioni sugli immobili per gli iscritti al Runts

Rispetto alle Onlus, gli enti del Terzo settore fruiscono dell’esenzione sui fabbricati ai fini Ires

di Marta Saccaro

Per gli enti che hanno assunto in passato la qualifica di Onlus e che stanno ancora riflettendo se completare la trasformazione in ente del Terzo Settore e iscriversi al Runts può essere di aiuto una valutazione in merito al diverso trattamento fiscale riservato agli immobili di proprietà.

Per quanto riguarda le Onlus, infatti, secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 150 del Tuir, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. A proposito di questo precetto, nel corso del tempo l’amministrazione finanziaria ha precisato che, se è vero che l’attività istituzionale è per definizione non produttiva di reddito d’impresa, ciò non significa che, nell’esercizio della stessa, la Onlus non possa rendersi intestataria di redditi di altro tipo (fondiari, di capitale, diversi), da assoggettare a tassazione. Pertanto, se nell’esercizio della propria attività istituzionale la Onlus utilizza immobili di proprietà, gli stessi «acquistano autonomia reddituale e sono produttivi di reddito fondiario» (circolare 244/E/1999).

In conseguenza di questo chiarimento, quindi, le Onlus hanno sempre indicato nel quadro RB della dichiarazione dei redditi il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito alla propria attività.

Per gli enti del Terzo Settore la regola è invece diversa. Secondo quanto prevedono, infatti, l’articolo 84, commi 2 e 2-bis, e l’articolo 85, comma 7, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), i redditi degli immobili delle organizzazioni di volontariato, degli enti filantropici e delle associazioni di promozione sociale, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali, sono esenti dall’Ires e non rilevano quindi nemmeno come redditi fondiari.

Coerentemente con questa previsione, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali specificano al quadro RB che non devono essere dichiarati i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, degli enti filantropici e delle associazioni di promozione sociale.

Rispetto alla previsione riservata alle Onlus, quindi, la normativa sul Terzo settore risulta più favorevole, riservando agli immobili posseduti dalle tipologie di soggetti espressamente individuate un trattamento sicuramente di maggior favore (l’immobile non va dichiarato, neanche in riferimento alla rendita catastale).

Considerato quindi che le Onlus possono assumere la qualifica di enti del Terzo Settore come enti filantropici (se non posseggono i requisiti necessari per trasformarsi in Odv o Aps), la possibilità di ottenere una tassazione più favorevole sugli immobili utilizzati nell’ambito della propria attività può costituire un ulteriore elemento di valutazione per decidere di accelerare il processo di transizione.

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