Controlli e liti

Estratti di ruolo, la Ctp Catania: la norma è retroattiva

Sul tema interverranno però le sezioni unite della Cassazione

di Rosanna Acierno

I limiti di impugnazione della cartella non notificata imposti dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr 602/73 hanno effetto retroattivo? In attesa che sul punto si pronuncino le Sezioni unite della Cassazione (si veda l’articolo «Impugnabilità estratti di ruolo, alle Sezioni unite la retroattività»), la risposta è sì secondo la Ctp Catania, con la sentenza 608/12/2022 depositata il 26 gennaio (presidente Vinci e relatore Silipo) ha affermato che la nuova norma vale anche per i ricorsi tributari notificati prima del 21 dicembre 2021, con la conseguenza che, in assenza di un imminente pregiudizio, devono essere dichiarati inammissibili.

È una tesi in linea con quella delle Entrate, resa nota a Telefisco 2022, ma sul punto dovranno ora pronunciarsi le Sezioni unite (si veda l’ordinanza di rimessione 4526/2022).

In estrema sintesi, il nuovo articolo 12 del Dpr 602/73 (come modificato dal Dl 146/2021 ed entrato in vigore dal 21 dicembre) prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificati non possono essere impugnati, a meno che il contribuente dimostri che il carico può pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici o compromettere i pagamenti delle Pa, mediante attivazione della procedura di blocco (che avviene per i pagamenti superiori a 5mila euro), o comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa.

Dunque, a differenza di quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni unite con la sentenza 19704/2015, il contribuente non può più ricorrere contro la cartella esattoriale o il ruolo non appena ne viene a conoscenza tramite il cosiddetto “estratto di ruolo” consegnato dall'agenzia Entrate Riscossione, ma deve attendere e impugnare (tempestivamente, nel termine consueto di 60 giorni) gli atti successivi alla cartella che gli verranno notificati (ad esempio, comunicazione di iscrizione ipotecaria, preavviso di fermo di beni mobili registrati, intimazione di pagamento, e così via). Così, pronunciandosi su un ricorso proposto nel 2017 contro cartella non notificata e di cui il contribuente era venuto a conoscenza casualmente attraverso la richiesta di un estratto di ruolo, la Ctp di Catania ha stabilito la retroattività del divieto di accesso alla tutela giurisdizionale “anticipata” non sorretto da un interesse concreto e attuale del contribuente a valersene (ferma restando la possibilità di fare valere il vizio di notifica della cartella).

Peraltro, sul tema sono intervenute di recente anche due pronunce di segno opposto rese dalla Ctp Reggio Emilia (19/1/2022 del 25 gennaio 2022) e dalla Ctp di Cosenza (505/3/2022 del 24 gennaio 2022), che invece ritengono irretroattivo il nuovo articolo 12 del Dpr 602/73 e, dunque, ammissibili le impugnazioni di cartelle mediante estratti di ruolo effettuate prima del 21 dicembre 2021 in forza del principio processuale del tempus regit actum: gli atti perfezionatisi prima dell'entrata in vigore di una norma processuale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere, anche negli effetti.

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