Adempimenti

Dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale: ecco chi è obbligato a presentarla entro fine gennaio

In caso di ritardo entro 30 giorni la sanzione va dal 50% al 100% dell’imposta dovuta, oltre i 30 giorni raddoppia

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Scade martedì 31 gennaio il termine per la dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale. Sono tenuti i soggetti all’articolo 15 del Dpr 642/1972 che, previa autorizzazione (non più subordinata a limiti d’importo; circolare 16/E/2015 e interrogazione parlamentare n. 5-07331/2022), versano l’imposta ratealmente (per bimestri), anziché assolverla con le ordinarie modalità, in forza di una liquidazione che è provvisoria fino a quando le Entrate non procedono al conguaglio e quindi alla liquidazione definitiva sulla base dei documenti effettivamente emessi nell’anno precedente e riepilogati nella dichiarazione annuale.

Interessati e non

Il termine non riguarda però tutti coloro che assolvono il bollo virtuale e non ha a che fare con il bollo sulle fatture elettroniche. Questi sono documenti informatici fiscalmente rilevanti e l’assolvimento del tributo è regolato dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014. La conseguenza è che la disciplina del bollo virtuale, compresa la dichiarazione annuale, va osservata con riferimento agli atti che non siano documenti informatici. L’elenco di tali atti, dei relativi importi unitari o proporzionali e dei codici identificativi è contenuto nelle tabelle A e B allegate alle istruzioni della dichiarazione (modello, istruzioni e specifiche tecniche sono stati approvati con provvedimento 306346/2017).

Alla scadenza del 31 gennaio, inoltre, non sono interessati nemmeno i soggetti che, seppur tenuti alla dichiarazione annuale, adempiono in un momento successivo ossia entro il mese di febbraio. Si tratta degli operatori all’articolo 15-bis del Dpr 642/1972, fra cui: banche, Poste italiane, Sgr, esercenti attività finanziarie, assicurazioni. Oltre alla diversa scadenza dichiarativa, questi soggetti sono anche tenuti a un versamento in acconto pari al 100 per cento dell’imposta liquidata provvisoriamente (da eseguire entro il 16 aprile di ogni anno) che non è invece dovuto dagli altri contribuenti autorizzati al bollo virtuale.

Le sanzioni

Una questione di rilievo riguarda gli aspetti sanzionatori collegati alla dichiarazione. L’articolo 25 del Dpr 642/72 prevede che l’omessa o infedele dichiarazione è punita con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. Se la presentazione avviene con un ritardo che non supera i 30 giorni, la sanzione va dal 50% al 100%.

Premesso che la dichiarazione dovrebbe quindi considerarsi omessa decorsi 30 giorni dalla scadenza, i dubbi riguardano l’irrogazione delle sanzioni nel caso in cui, pur in assenza della dichiarazione, non sia dovuto alcun versamento (in ipotesi, perché i versamenti provvisori sono eccedenti quanto sarebbe stato liquidato a consuntivo). In questi casi, dovrebbe concludersi che nulla sia dovuto a titolo di sanzioni. Neppure una sanzione minima o fissa, dato che la norma, a differenza di quanto avviene in altri casi, come per l’Iva, nulla prevede in tal senso (per l’Iva, la circolare 54/E/2002, paragrafo 17 afferma che è dovuta la sanzione fissa in questi casi). Ciò nonostante, in ossequio al dato letterale, è possibile che gli uffici irroghino la sanzione proporzionale all’imposta che sarebbe dovuta in base alla dichiarazione. Se così fosse, non resterebbe che appoggiarsi ai principi e far constare, oltre all’irragionevolezza della punizione, anche la sua sproporzione.

In attesa che la Corte costituzionale si pronunci su una questione (ordinanza 54/2022 della Ctp Bari) che, coinvolgendo questioni assimilabili a questa, potrebbe fornire utili indicazioni, può farsi riferimento a quanto già stabilito dalla Cassazione con la sentenza 16056/2021. Esaminando il caso dell’Ici versata con dichiarazione omessa, i giudici hanno affermato che sarebbero applicabili le sole sanzioni fisse (normativamente previste nel caso dell’Ici per le violazioni di carattere formale) e non quelle proporzionali. In base a tale criterio, per l’omessa dichiarazione di bollo virtuale, in mancanza di una previsione sanzionatoria in misura fissa, non vi sarebbe spazio per alcuna penalità.

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