Imposte

Sismabonus, asseverazione entro il rogito in caso di cambio di classe di rischio

Il chiarimento con la risposta a interpello n. 481: più tempo rispetto al deposito del titolo abilitativo

di Giuseppe Latour

Asseverazione da presentare entro la data del rogito. Secondo la risposta a interpello n. 481 del 2021 delle Entrate, è questo il principio da applicare al caso in cui l'asseverazione non sia stata depositata insieme al titolo abilitativo perché, alla data di inizio delle procedure autorizzatorie di un intervento, il Comune era in zona 4, salvo poi essere spostato in zona 3.

Secondo l'Agenzia, bisogna fare riferimento alle indicazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In una nota di giugno 2020 aveva, infatti, già chiarito che il sismabonus acquisti spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno modificato i requisiti di accesso delle zone sismiche, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

In questo caso, è stato precisato che ai fini della detrazione è necessario che l'asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (vedi la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020).

Per le Entrate, il caso del cambio di zona sismica da parte della Regione è assolutamente identico: l'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al sismabonus acquisti.

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