Imposte

Decreto Atad in fuorigioco sul project finance

di Raul-Angelo Papotti , Simone Schiavini e Giuseppe Zorzi

L’attuazione delle direttive Atad limita in modo penalizzate la deducibilità degli interessi passivi relativi al project finance per opere infrastrutturali.

Lo schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Governo – e diretto a implementare le direttive 2016/1164/Ue e 2017/952/Ue – riformula, tra le altre, la disciplina dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96 del Tuir. Si prevede tra l’altro – a certe condizioni – l’esclusione dall’ambito di applicazione della cosiddetta interest barrier (cioè il 30% del nuovo “Rol fiscale”) per gli interessi passivi sostenuti in relazione al finanziamento di un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (di seguito, Piplt) che rientri nel campo di applicazione della parte V del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

Le norme in arrivo

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 del decreto Atad prevedono che l’integrale deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati derivanti da finanziamenti volti a finanziare un Piplt sia subordinata alla circostanza che:

gli interessi e oneri assimilati siano relativi a finanziamenti garantiti esclusivamente da beni appartenenti al gestore del Piplt e afferenti al progetto stesso; per l’effetto, in caso di garanzie prestate da soggetti terzi o nel caso di garanzie concesse dal gestore del Piplt a valere su beni non direttamente riconducibili al medesimo Piplt oggetto di finanziamento, tale condizione non sarebbe soddisfatta;

il gestore del Piplt sia fiscalmente residente in uno Stato dell’Ue;

i beni utilizzati per la realizzazione del Piplt ovvero che siano oggetto del progetto stesso si trovino in uno Stato dell’Ue.

Secondo quanto riportato nell’audizione dell’agenzia delle Entrate presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato e nella Nota di lettura del decreto Atad, i nuovi criteri non dovrebbero introdurre novità sostanziali nella disciplina in esame, posto che l’attuale versione dell’articolo 96, comma 5, del Tuir, consente già oggi l’integrale deducibilità di tali interessi, in deroga alle norme ordinarie. Attualmente, tuttavia, si tratta di un’esenzione soggettiva, nel senso che è accordata a determinate categorie di contribuenti impegnate nella realizzazione di tali tipologie di opere, cioè:

società consortili ex articolo 96 del regolamento di cui al Dpr 554/1999;

società di progetto ex articolo 156 del Dlgs 163/2006;

società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti in base alla legge 240/1990.

La riformulazione della norma comporterebbe quindi il passaggio da un criterio selettivo di tipo soggettivo a un criterio “oggettivo”, ossia legato alla specifica destinazione di tali interessi alla realizzazione di un Piplt.

Le correzioni necessarie

L’applicazione in concreto delle nuove disposizioni presenta alcuni profili problematici, soprattutto per quanto concerne la sua applicazione a valere su operazioni in essere.

1. In primo luogo, nell’ipotesi di società di progetto costituita ad hoc per la costruzione e gestione del Piplt, è prassi di mercato includere nel cosiddetto security package a garanzia dei finanziamenti numerose garanzie, tra cui solitamente anche un pegno su partecipazioni della società di progetto e la cessione in garanzia di eventuali crediti vantati nei confronti della società di progetto dai soci.

In un simile scenario, l’entrata in vigore del decreto Atad sembrerebbe precludere l’integrale deducibilità degli interessi in quanto i finanziamenti sarebbero garantiti anche da beni appartenenti a soggetti diversi dal gestore “giuridico” del Piplt.

A tal riguardo, sarebbe auspicabile una modifica nel testo del decreto Atad in base al quale, nell’ipotesi di società di progetto, consenta di considerare – per il rispetto di tali condizioni – anche garanzie concesse da soggetti interni al gruppo di appartenenza o dai soci di controllo. L’attuale formulazione, infatti, oltre a non trovare riscontro nelle indicazioni contenute nelle direttive 2016/1164/Ue e 2017/952/Ue, limiterebbe fortemente l’accesso al mercato creditizio.

2. In secondo luogo, sarebbe opportuno che fosse ricompresa nell’ambito oggettivo di applicazione della norma ogni forma di finanziamento o “rifinanziamento” del Piplt, che sia funzionale alla costruzione, al miglioramento o al mantenimento dei beni oggetto dello stesso, senza che il riferimento ai prestiti “utilizzati per finanziare un Piplt” di cui all’articolo 1, comma 8, lettera a) possa limitare l’applicazione delle disposizioni in esame. In questo senso sembra deporre anche il testo – particolarmente ampio – della direttiva 2016/1164/Ue.

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