Controlli e liti

Socio unico, con gli eredi in giudizio divisione degli utili presunta

Per la Cassazione continuare il giudizio comporta la rinuncia a ricevere l’atto motivato

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La prosecuzione del giudizio da parte degli eredi dell’unico socio deceduto comporta la rinuncia a ricevere la notifica dell’apposito atto motivato, ai sensi dell’articolo 36, del Dpr 602/1973, e l’implicita presunzione di avvenuta distribuzione dell’attivo sociale in sede di liquidazione.

La rilevante precisazione, alquanto opinabile, è contenuta nell'ordinanza n. 26923 della Cassazione.

La vicenda contenziosa era in realtà incentrata sulla legittimazione passiva dei soci per i debiti tributari di una società di capitali, in caso di mancata indicazione degli stessi nel bilancio finale di liquidazione. La Corte ha confermato il proprio orientamento sulla configurazione di una sorta di successione sui generis nei rapporti tra società e soci, quale effetto automatico dell’estinzione della società, che prescinde dal bilancio finale di liquidazione. In virtù di tale meccanismo ope legis, non rileva neppure il fatto che i soci abbiano o meno ricevuto alcuna distribuzione di somme dalla società, poiché tale circostanza incide sul diverso piano delle azioni di recupero del creditore Fisco. In sostanza, i soci subentrano in via naturale alla società estinta e pertanto sono legittimamente destinatari degli atti recanti debiti tributari non assolti da quest’ultima. Gli stessi potranno inoltre far valere l’assenza di responsabilità patrimoniale solo in sede di opposizione alla fase esecutiva.

Tanto precisato e ribadito, la Corte ha inoltre osservato come nel caso di specie il giudizio sia stato proseguito dagli eredi dell’unico socio rimasto e che ciò aveva pertanto determinato una sorta di corsia preferenziale a vantaggio dell’Erario. È il caso di ricordare che per far valere la responsabilità dei soci per debiti della società di capitali estinta, il Fisco deve notificare un apposito atto motivato (articolo 36, Dpr 602/1972). L’atto deve in particolare evidenziare le circostanze che dimostrano che il socio ha ricevuto somme o altre utilità dalla società in sede di liquidazione e nei due esercizi precedenti la messa in liquidazione e che pertanto è responsabile sino a concorrenza di detti valori.

Ebbene, secondo la Cassazione, la riassunzione del giudizio da parte degli eredi del socio unico comporta la rinuncia alla ricezione del suddetto apposito e autonomo atto motivato, e con essa la presunzione di avvenuta distribuzione di utili da parte della società. Si tratta, a evidenza, di una conseguenza fortemente pregiudizievole per gli interessi degli eredi, che si troveranno così a dover dimostrare il contrario, e cioè di non aver percepito nulla, per difendersi dalle azioni esecutive del Fisco.

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