Adempimenti

Peso o valore per la marcatura «made in»

Nel regolamento Ue i criteri per l’attribuzione dell’origine doganale in caso di lavorazioni in più Paesi

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

Per la marcatura «made in» valgono le regole del codice doganale Ue e, se non presenti, quelle proposte dall’Ue in sede Wto. Inoltre, se le lavorazioni operate in un Paese non sono economicamente giustificate, oppure sono minime, e le stesse lavorazioni sono effettuate in più Paesi, si applica un criterio di prevalenza per peso o per valore dei componenti utilizzati per il prodotto finito.

In particolare, dal 1° gennaio 2022 con il regolamento 1934/2021 l’Ue modifica il regolamento delegato 2446 del 2015 (Rd), applicativo del Codice doganale unionale (Cdu), e fornisce agli interpreti delle linee guida di più semplice applicazione per comprendere l’effettiva origine di taluni beni.

Il procedimento di attribuzione dell’origine doganale di un bene non è sempre di semplice attuazione perché, ai sensi dell’articolo 60 Cdu, i prodotti trasformati si considerano di origine non preferenziale «del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

Sono escluse, pertanto, le operazioni non economicamente giustificate e quelle minime, che si risolvono cioè in operazioni semplici o di mera composizione.

Non è sempre chiaro, però, quando queste condizioni siano in concreto riscontrate, né quali siano le conseguenze dell’individuazione di operazioni minime o non giustificate, sia per i beni con regole tipizzate all’allegato 22-01 del regolamento 2446.15, sia per quelli ad applicazione non normata e facente riferimento a regole di prassi Ue.

La modifica introdotta dal regolamento delegato (Ue) 2021/1934 interessa i prodotti sottoposti ad operazioni non giustificate oppure minime, soprattutto se non elencati espressamente nel predetto allegato 22-01. Per queste merci, in caso di lavorazione o trasformazione non economicamente giustificata oppure minima, si ritiene che le stesse abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.

Un’ulteriore specifica è poi dedicata ai prodotti interamente ottenuti facenti parte del regno vegetale; per chiarezza, il legislatore Ue specifica che, per essere originari di un determinato Paese, questi devono essere sia coltivati che raccolti in tale paese o territorio.

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