Finanza

Indennizzi per gli allevatori vincolati al numero di capi

Gli interventi per il comparto nel Dm 8 luglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli importi saranno pagati, senza necessità di domanda, entro il 30 settembre

di Alessandra Caputo

Interventi eccezionali a favore dei produttori del comparto zootecnico. Il decreto 8 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre, ha previsto lo stanziamento di risorse per circa 144 milioni di euro con lo scopo di compensare gli imprenditori agricoli dei danni subiti a causa dell’incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell’alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina.

Come indicato nelle premesse al decreto, le sanzioni imposte dall’Unione europea alla Russia e le contromisure adottate dalla stessa hanno creato notevoli incertezze economiche e provocato aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisti. Il report statistico redatto periodicamente da Ismea in merito allo scenario del mercato agricolo mondiale e nazionale evidenzia un aumento dei prezzi nel primo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2021 del 22,3% per le materie prime e del 65,5% per i prodotti energetici.

Tra i settori zootecnici più colpiti dagli incrementi risultano i bovini da latte (compresa la specie bufalina) e i bovini da carne. Dall’analisi di mercato risulta, infatti, che alcuni dei prodotti agricoli che hanno subito il maggior incremento di prezzi sono proprio quelli destinati prioritariamente all’alimentazione animale, come il mais, la farina di soia e l’orzo, che hanno fatto registrare nel mese di maggio 2022 incrementi di prezzi rispettivamente del 42%, del 13% e del 91% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per queste ragioni viene prevista la concessione di un contributo agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, purché siano in possesso di tre requisiti:

•abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico nell’ambito della domanda unica 2021;

•abbiano rispettato il criterio di gestione obbligatoria relativo al benessere animale nell’anno 2021;

•abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca dati nazionale dell’Anagrafe bovina al 31 marzo 2022.

Il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati nell’ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021; l’importo che verrà erogato per ciascun capo è quello indicato nell’allegato al decreto dell'8 luglio, differenziato in base alla specie animale e variabile da un minimo di euro 22,61 (previsto per i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi) fino ad un massimo di euro 100,00 (vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane).

Il pagamento sarà erogato dagli organismi territorialmente competenti entro il 30 settembre 2022. Sul punto Agea ha diramato le istruzioni operative n. 75 nelle quali precisa che il pagamento verrà eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto (considerato che la misura è rivolta a coloro che hanno già fruito del sostegno accoppiato nell’ambito della domanda unica 2021, sono già noti ad Agea quali sono i soggetti beneficiari).

Il pagamento è subordinato all’esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità previste dal decreto; qualora siano in essere dei provvedimenti di sospensione, attivati dall'organismo pagatore, l'aiuto non sarà concesso.

Si ricorda infine che eventuali comunicazioni da parte di Agea sono inviate a ciascun agricoltore all'’indirizzo di Posta elettronica certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

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