Imposte

Impatriati, la detassazione non fruita è recuperabile

Il sostituto può rimediare con la certificazione unica e con il modello 770. Per il dipendente la strada della presentazione di un’integrativa

Con la risposta 275/22 del 18 maggio le Entrate sono tornate sul regime impatriati di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015 confermando la possibilità di recuperare, tramite il sostituto d’imposta, le maggiori imposte assolte nei precedenti periodi per la mancata applicazione della detassazione su talune componenti di reddito.

Il caso analizzato riguarda una società multinazionale che provvede al riconoscimento del regime agevolativo direttamente in busta paga, applicando la detassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia in sede di sostituzione d’imposta.

Tra i redditi corrisposti ai dipendenti beneficiari del regime impatriati figuravano anche quelli derivanti dalla partecipazione ad alcuni piani di azionariato, che rientrano a pieno titolo nei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del Tuir e risultano agevolabili in base all’articolo 16 predetto ( risposta 78/2020). Sennonché, per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 le componenti reddituali derivanti dai predetti piani, per un problema di impostazione del software paghe, scontavano erroneamente l’ordinaria tassazione Irpef, senza fruire del beneficio spettante.

Peraltro, in sede di elaborazione delle certificazioni uniche relative agli anni d’imposta 2019 e 2020, l’istante non dava evidenza di tale erronea quantificazione tramite la compilazione dell’apposita annotazione; pertanto, i lavoratori non hanno avuto la possibilità di recuperare le maggiori ritenute subite in sede di compilazione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla società istante, ha chiarito che il sostituto può ricalcolare il reddito imponibile applicando la detassazione anche sui redditi derivanti dalla partecipazione ai piani di azionariato ed effettuando il rimborso delle maggiori ritenute operate nei confronti dei lavoratori.

Contestualmente occorrerà presentare il modello 770 integrativo per gli anni 2019 e 2020 in base all’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 e rettificare le Cu ai sensi dell’articolo 4 del citato Dpr 322; le nuove certificazioni permetteranno ai lavoratori di regolarizzare la propria posizione tramite una dichiarazione integrativa. Per il 2021, invece, il datore potrà procedere a emettere le Cu 2022 con le apposite annotazioni riportanti il corretto reddito agevolabile, affinché i dipendenti possano recuperare le maggiori imposte versate direttamente tramite la dichiarazione dei redditi.

Si tratta di un importante chiarimento, dato che la procedura descritta da un lato consente di recuperare in modo più veloce le maggiori ritenute attraverso l’intervento diretto del sostituto d’imposta e, dall’altro, semplifica gli adempimenti dei dipendenti che potrebbero avere difficoltà nel ricalcolo degli imponibili corretti.

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