Contabilità

Dividendi qualificati tassati in via ordinaria

di Lorenzo Pegorin

Le assegnazioni agevolate realizzate nel corso del 2017 hanno riflessi fiscali variabili sui soci da gestire in dichiarazione.

Partiamo dai dividendi per i soci di Srl. Se con l’assegnazione si sono distribuite riserve di utili, il reddito di capitale deve essere tassato diversamente in capo al socio percettore a seconda che si tratti di società, impresa o privato qualificato o non. Per il socio assume rilevanza ai fini della tassazione (ossia come riduzione del valore della partecipazione nel caso di distribuzione di riserve di capitale o come dividendo nell’ipotesi di distribuzione di riserve di utili) il valore (normale o catastale) preso a riferimento dalla società per la determinazione della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva (8 o 10,5%). E ciò a prescindere dall’entità delle riserve annullate contabilmente (circolare 37/E/2016).

Va inoltre considerato che dal valore di assegnazione occorre detrarre l’ammontare già assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla società in quanto il suo pagamento sulle plusvalenze da parte della società ha il potere di chiudere (fino a concorrenza dell’ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in capo alla società, sia in capo al socio. I dividendi qualificati, quindi, saranno tassati dal socio nel quadro RL, come un ordinario dividendo. Se la partecipazione era non qualificata sull’ammontare che ha costituito reddito in natura la società ha versato la ritenuta a titolo d’imposta del 26% di cui all’articolo 27 del Dpr 600/1973 che confluirà nel prossimo modello 770.

Passiamo al “sottozero”. Se si sono attribuite riserve di capitali, il fenomeno impositivo in capo al socio si determina solo in presenza del cosiddetto “sottozero” (attribuzione di riserve di capitale superiore al costo fiscale della partecipazione dello stesso socio). Nell’ambito delle società di persone le regole per determinarlo sono analoghe a quelle previste per i soci di società di capitali. Tuttavia, se è vero che in capo al socio di una società di capitali il “sottozero” è un reddito di capitale, quello realizzato da un socio di società di persone è un reddito il cui trattamento fiscale è disciplinato dall’articolo 20-bis del Tuir.

Un problema particolare si presenta per i casi (frequenti) di società di persone in regime di contabilità semplificata che hanno assegnato immobili oggetto di rivalutazione fiscale pregressa (tipicamente nel 2008). È certo che in questi casi non si sia formata alcuna riserva in sospensione d’imposta vista l’assenza di un patrimonio netto contabile. Altrettanto certo è che la rivalutazione ha avuto effetti fiscali poiché è stata versata un’imposta sostitutiva, con cui, di fatto, si è pagato anticipatamente il tributo diretto sulla plusvalenza generata dall’importo rivalutato. Se quella plusvalenza fosse stata conseguita dalla società con una normale operazione di cessione, nessuno dubiterebbe che la distribuzione del ricavato al socio non sconterebbe alcuna tassazione in capo allo stesso.

Il fatto che all’epoca sia stata versata un’imposta sostitutiva da parte della società è quindi solo una modalità straordinaria concessa dalla legge per ridurre il prelievo tributario. Fermo restando che i maggiori valori sono sostanzialmente riconosciuti sia in capo alla società che in capo al socio. Da questo ragionamento dovrebbe emergere il riconoscimento dell’incremento del costo della partecipazione in capo al socio per un importo pari al saldo attivo di cui tenere conto nell’ambito della valutazione dell’esistenza o meno del cosiddetto “sottozero”.

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