Professione

Azione disciplinare verso i commercialisti, prescrizione in cinque anni in assenza di reati

La funzione sanzionatoria spetta ai consigli di disciplina territoriale. In caso di procedimento penale in corso la prescrizione comincia dal passaggio in giudicato della sentenza.

di Federica Micardi

L’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del commercialista da parte del consiglio di disciplina si prescrive in cinque anni. Lo ricorda il Consiglio nazionale della categoria con il Pronto Ordini 43 pubblicato il 14 aprile.
Il termine comincia a decorrere una volta conclusa la condotto commissiva od omissiva del professionista. I tempi, però, si allungano, se il comportamento messo in atto dal professionista è perseguito penalmente.

Il Consiglio nazionale, quindi, suggerisce al consiglio di disciplina territoriale di rivolgersi come primo atto alla competente autorità giudiziaria per verificare se sia iniziata o meno un’azione penale a carico dell’iscritto per quegli stessi comportamenti. Se è stata avviata un’azione penale il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

In assenza di un’azione penale il consiglio di disciplina territoriale dovrà valutare se le condotte poste in essere dal commercialista, in violazione delle norme del Codice deontologico o di leggi o di regolamenti, si siano protratte nel tempo e fino a quando, così da individuare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

Il Consiglio nazionale ricorda infine che il provvedimento disciplinare potrà essere impugnato innanzi al consiglio di disciplina nazionale quale organo amministrativo di secondo grado.

Le norme di riferimento

• L’esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei consigli di disciplina territoriali (articolo 8, comma 1 del Dpr 137/2012)

• L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare (articolo 56 del Dlgs 139/2005 e articolo 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale)

• Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione (articolo 20, comma 2, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale)

• Se il procedimento ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale (articolo 20, comma 3, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale)

• L’autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto (articolo 50, comma 8 del Dlgs 139/2005)

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