Formazione, imponibili i rimborsi ai beneficiari tramite carte
La risposta a interpello 619: costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente
Le somme erogate con carte che consentono il rimborso delle spese sostenute per la formazione costituiscono reddito per i beneficiari. Questa la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate con risposta a interpello 619/2021. Nell’istanza veniva chiesto di inquadrare fiscalmente gli importi assegnati all’istante che eroga carte a giovani imprenditori per fruire di servizi di formazione.
L’Amministrazione nella risposta osserva che le carte devono considerarsi titoli di credito che i beneficiari possono utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di percorsi di auto-imprenditorialità, per favorire l’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.
Pertanto, per i beneficiari, il rimborso delle spese sostenute per i servizi formativi, tramite l’utilizzo delle carte, costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, del Tuir). Per l’istante, invece, le somme non costituiscono reddito in quanto non rappresentano un corrispettivo, ma la mera restituzione di quanto anticipato ai beneficiari delle carte.