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Requisito di territorialità per l’Iva sui clienti svizzeri

di Stefano Aldovisi

La domanda

Siamo un officina di riparazioni auto e veicoli operante in Valtellina. Abbiamo parecchi clienti svizzeri sia ditte che privati cittadini, entrambi vengono da noi per ottenere la riparazione senza l’applicazione dell’Iva. Ci domandiamo se dopo l’introduzione del requisito della territorialità delle prestazioni di servizio (articolo 7 ter) è necessario cambiare il titolo di inapplicabilità da: «Non imp.Art. 9 punto 9» che abbiamo sempre usato per i clienti svizzeri o variare in «art. 7».

Nella fattispecie, trattandosi di servizi resi a committenti privati, non soggetti passivi d’imposta, non si ritiene applicabile l’articolo 7-ter del Dpr 633/1972.
Vale pertanto il regime di non imponibilità di cui all’articolo 9, comma 1°, n. 9), del Dpr 633/72, che riguarda, inter alia, i servizi di riparazione, resi nel territorio dello Stato, su beni in temporanea importazione, incluse (come da prassi ministeriale) le autovetture con targa extra-ue di proprietà di un non residente nel territorio dello Stato (Cfr. risoluzione del 30 marzo 1985, n. 426728).

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