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Bonus barriere architettoniche escluso per gli edifici nuovi

Una risposta del Mef chiude a interpretazioni estensive delle norme sulla detrazione fiscale del 75 per cento

di Giuseppe Latour

Un’interpretazione estensiva delle norme sul bonus per la rimozione di barriere architettoniche è, per ora, impossibile, perché mancano le coperture. È una bocciatura quella arrivata l’8 marzo dal ministero dell’Economia, in risposta all’interrogazione di Pietro Lorefice (M5s) in commissione Finanze al Senato.

Il problema nasce dal fatto che il decreto legge n. 34/2020, all’articolo 119-ter, spiega che la detrazione del 75% (fino a tutto il 2025) per la rimozione di barriere architettoniche riguarda soltanto gli edifici «già esistenti». Questa definizione, secondo l’interrogazione, ha creato dubbi interpretativi, «in special modo riguardo a quegli immobili demoliti e ricostruiti conservando la medesima cubatura». Secondo Lorefice, «bisognerebbe adottare un’interpretazione della norma il più larga possibile, al fine di dare la possibilità a una platea più ampia di usufruire della misura».

Il Mef, però, chiude a interpretazioni estensive. Già la circolare n. 23/E, infatti, ha chiarito che l’agevolazione al 75% non spetta per lavori effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile «né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione». Quindi, per introdurre l’agevolazione di questi interventi, serve «un apposito intervento normativo», in relazione al quale andranno individuate adeguate coperture.

Sempre ieri un interpello (n. 247/2023) è tornato sul tema degli errori negli sconti in fattura, già affrontato nei giorni scorsi (n. 238/2023). Dando via libera allo sconto in fattura su tutto l’importo dell’intervento contrattualmente pattuito, anche se manca la sua indicazione nella fattura di acconto. A patto che lo sconto complessivo sia indicato nella fattura di saldo e il committente non abbia detratto il pagamento effettuato della fattura di acconto.