Diritto

Il dichiarato fallito può impugnare atti impositivi se il curatore non provvede

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione

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di Giulio Andreani

Con la sentenza 28 aprile 2023, n. 11287, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate sulla questione concernente la legittimazione passiva del contribuente dichiarato fallito a impugnare gli avvisi di accertamento notificatigli, in costanza di fallimento, dall'agenzia delle Entrate, in merito a periodi d'imposta anteriori all'apertura della procedura, suscettibili di generare crediti aventi natura concorsuale: tale legittimazione sussiste in capo al debitore - hanno stabilito le Sezioni unite - a seguito dell'inerzia del curatore, indipendentemente dal fatto che essa sia stata, o meno, consapevolmente voluta da quest'ultimo.

A norma dell'articolo 43 della legge fallimentare (e ora dell'articolo 143 del Codice della crisi), il fallito (ora “debitore”) è privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (ora “liquidazione giudiziale”), fatte salve alcune eccezioni.

Tuttavia, relativamente ai giudizi originati dall'impugnazione di atti impositivi che possono incidere sull'entità dello stato passivo, erano stati affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità due diversi indirizzi:

1) secondo un primo orientamento il debitore sarebbe stato in via straordinaria legittimato a impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia del curatore, prescindendo dalle cause e dalla giustificazione di tale inerzia (Cassazione 3094/95; 4235/06; 9434/14): sarebbe stata sufficiente una “inerzia semplice”, cioè solo oggettiva. Non tanto perché il debitore conserva la natura di soggetto passivo d'imposta, nonostante l'apertura della liquidazione giudiziale, ma soprattutto perché il suo interesse a impugnare gli atti impositivi differisce da quello di cui sono portatori gli organi della procedura. Questi ultimi hanno motivo di opporsi in sede giurisdizionale alla pretesa fiscale solo nel caso in cui l'instaurando contenzioso possa incidere sulla ripartizione dell'attivo. Il contribuente vi ha invece interesse sia perché ha diritto all'eventuale residuo attivo esistente alla chiusura della procedura sia per i riflessi sanzionatori che possono derivare dalla definitività degli atti impositivi provocata dalla mancata impugnazione degli stessi;

2 )sulla base, invece, di un secondo e più recente indirizzo l'inerzia non sarebbe stata di per sé sufficiente per attribuire la legittimazione passiva al fallito, la quale sarebbe sussistita solo ove l'inerzia non fosse derivata da una valutazione negativa - da parte degli organi giudiziali - circa l'opportunità della causa, ma da un disinteresse del curatore: avrebbe dovuto trattarsi quindi di “inerzia non consapevole e non voluta” (Cassazione 13800/21, 36894/21; 34529/21; 28973/21).

Le Sezioni unite, sposando il primo orientamento, hanno stabilito che in caso di rapporto d'imposta, i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito, a cui sia stato notificato un atto impositivo, lo può impugnare semplicemente in quanto non vi provveda il curatore, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura inerzia di questi, e pertanto anche ove esso sia stato il risultato di una decisione consapevole e voluta; per contro, l'assenza di inerzia comporta il difetto di legittimità processuale, che è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado di giudizio.

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