Controlli e liti

Onere della prova al Fisco anche per l’inerenza dei costi deducibili

La Cgt Emilia Romagna 499/04/2023 applica il nuovo principio ai componenti negativi

L’onere probatorio circa la deducibilità dei costi dal reddito di impresa incombe sull’ufficio, in virtù del nuovo articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/92. È questo il concetto di fondo della decisione 499/04/2023 della Cgt dell’Emilia Romagna (presidente Aiello, relatore Blasi).

L’ufficio aveva contestato ai fini Ires (e Iva) la deducibilità di due fatture, relative a lavori di messa in sicurezza di un fabbricato colpito dal sisma e dedotte dal reddito della società conduttrice, i cui due unici soci erano gli stessi proprietari. Della prima fattura veniva contestata l’inerenza, stante la genericità della descrizione e la (asserita) non riconducibilità all’oggetto sociale della società. Per la seconda fattura, invece, veniva invocata la ripartizione quinquennale prevista per le manutenzioni sui beni di terzi, in luogo della deducibilità integrale nell’esercizio quale costo straordinario.

I giudici ritenevano infondato l’appello dell’ufficio che non aveva addotto elementi idonei a provare la pretesa e quindi non aveva assolto all’onere dimostrativo (in senso analogo, Cgt Emilia-Romagna n. 90/08/2023, Cgt Siracusa n. 3856/05/2022, Cgt Reggio Emilia n. 281/01/2022), il tutto nonostante l’orientamento della Cassazione, la quale - anche da ultimo - ha ribadito come l’onere della prova continui a gravare sul contribuente in tema di inerenza dei costi (ordinanza n. 33568/2022).

La giurisprudenza di legittimità e la prassi dell’amministrazione finanziaria hanno infatti sempre ritenuto che nella determinazione del reddito d’impresa l’onere di provare la sussistenza delle componenti del reddito e dei requisiti di certezza e determinabilità incomba sull’amministrazione finanziaria con riferimento a quelle positive e sul contribuente per quelle negative. Con la nuova disposizione sul contenzioso tributario, si è superato il richiamo all’articolo 2697 del Codice civile sul riparto dell’onere probatorio e si è arrivati ad una specifica e autonoma previsione normativa che attribuisce questo onere all’ufficio, non solo per i ricavi ma anche per i costi, essendo questi ultimi non una agevolazione concessa al contribuente, ma un elemento implicito nella determinazione del risultato d’esercizio e del reddito imponibile.

L’ampiezza della nuova previsione normativa porta a concludere che la stessa regola andrà applicata anche ai recuperi dei crediti d’imposta, con la sola eccezione delle liti sui rimborsi ove il legislatore ha attribuito l’onere al contribuente. Analogamente si deve concludere per la detraibilità dell’Iva, su cui la sentenza non si è pronunciata. In tema di esenzioni riteniamo, invece, che occorra distinguere tra esenzioni ex lege oppure su richiesta del contribuente: nelle prime, l’onere della prova incombe sull’ufficio che contesta la sussistenza dei requisiti per l'esenzione; nelle seconde sul contribuente, in particolare quando quest’ultimo si oppone a un atto di diniego.

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