Controlli e liti

La cooperative compliance punta a eliminare i doppi controlli

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Cooperative compliance senza doppi controlli. Sarà un ufficio ad hoc presso la direzione centrale Accertamento delle Entrate a “governare” tutta l’operazione dell’adempimento collaborativo. Sia per la fase di ammissione, sia per quella di interlocuzione successiva, sia per quella relativa ai controlli. A prevederlo è il provvedimento attuativo diramato ieri dalle Entrate che introduce anche la figura del « funzionario di riferimento » che sarà l’interfaccia dell’Agenzia con la società entrata nel regime.

Il provvedimento fissa, dunque, una «competenza esclusiva» dell’ufficio Cooperative in tutta la fase di prima applicazione del regime, ossia fino al termine del 2019. In pratica:

acquisisce elementi informativi utili per la risposta o effettua riscontri di fatto su ”situazioni” comunicate dal contribuente, anche mediante accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività del contribuente o presso qualunque altro luogo di esercizio dell’attività, nei tempi e nei modi concordati;

effettua i controlli relativi all’attività di riscontro sull’operatività del sistema di controllo interno istituito dai contribuenti ammessi al regime;

esercita i poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, durante il periodo di applicazione del regime stesso, e delle fattispecie «rinviate» o «sospese».

Ma per evitare le moltiplicazioni di accessi e richieste di informazioni , la direzione centrale Accertamento sarà chiamata a svolgere «una funzione di monitoraggio delle attività espletate dalle articolazioni territoriali competenti per il controllo delle dichiarazioni presentate in relazione ai periodi di imposta antecedenti all’ingresso al regime». Un coordinamento in base al quale gli uffici territoriali dovranno informare l’ufficio Cooperative prima di far avviare un controllo, inserire il contribuente nel piano annuale di verifiche e dovranno interpellarlo prima di redigere un processo verbale di constatazione o ogni altro di contestazione di imposte o di irrogazione sanzioni.

Tutele a favore delle imprese ammesse al regime (attualmente la platea potenziale è rappresentata da soggetti con un volume d’affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro, dai soggetti che hanno aderito al progetto pilota sul regime di adempimento collaborativo che conseguono un volume d’affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, dai soggetti che entrano attraverso l’interpello nuovi investimenti) che dureranno per tutti gli anni d’imposta in cui queste sono rimaste all’interno del regime, ad eccezione di quello in cui è stata “decretata” l’esclusione.

Proprio in relazione alle esclusioni il provvedimento dell’agenzia delle Entrate interviene a definire le cause di estromissione:

il conseguimento, per tre esercizi consecutivi, di volumi d’affari o ricavi significativamente inferiori ai limiti dimensionali, sempre che tale evento non dipenda da fattori di mercato, esogeni all’impresa e da essa non controllabili, valutati dall’ufficio come non significativi ai fini della perdita dei requisiti di permanenza nel regime (non si tiene conto della perdita dei requisiti dimensionali derivanti da operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo);

la mancata comunicazione o individuazione di un rischio fiscale rilevante;

la presenza di uno o più episodi gravi di mancata collaborazione o trasparenza, inclusa la mancata rappresentazione di rischi fiscali significativi e di operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva o la mancata rappresentazione o la rappresentazione non veritiera di circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'istruttoria i quali, apprezzati complessivamente, determinino il venir meno del rapporto di fiducia alla base del regime.

A queste si aggiunge anche un’altra causa di esclusione rappresentata dalla condanna con sentenza passata in giudicato di amministratori, dirigenti o soggetti con poteri di firma delle dichiarazioni fiscali delle imprese ammesse per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta (sia con false fatture che con altri artifici), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte per fatti avvenuti durante la permanenza nel regime di cooperative compliance.

A fronte della comunicazione delle cause di esclusione la società contribuente potrà presentare entro 60 giorni le proprie memorie difensive. Nel caso in cui le Entrate le riterranno non idonee, sarà emesso il provvedimento di uscita.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 101573/2017

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