Imposte

Superbonus, le istruzioni dell’Abi per gli acquisti

Possibile cedere i crediti fiscali sui bonus edilizi da parte degli istituti di credito fuori da circuito bancario per ridare al mercato edilizio la liquidità utile a farlo rimettere in moto

di Laura Serafini

Il decreto Aiuti introduce un’importante novità per la possibilità di cedere i crediti fiscali sui bonus edilizi da parte degli istituti di credito fuori da circuito bancario. Questa novità, combinata con una linea interpretativa data dall’agenzie delle Entrare attraverso le Faq, nella sostanza consente di ridare al mercato la liquidità necessaria a farlo rimettere in moto dopo i successivi giri di vite normativi varati, negli ultimi mesi, per mettere un argine alle frodi e che lo avevano ingessato. La spiegazione è contenuta in due circolari dell’Abi.

Partiamo dal decreto Aiuti. Le norme precedenti, dopo aver messo un limiti al numero di cessioni dei crediti fiscali sugli ecobonus, avevano consentito solo alle banche un’ulteriore cessione. Questa era possibile solo per i crediti d’imposta per i quali fosse esaurito il numero delle possibili cessioni. La nuova vendita era permessa esclusivamente nei confronti dei correntisti della banca. E, a differenza delle altre cessioni precedenti, l’ulteriore quarta cessione poteva essere fatta solo nel caso in cui con il cessionario fosse in essere un rapporto di conto corrente.

Il decreto Aiuti, sostituendo la disposizione descritta, ha previsto la possibilità per la banca di cedere in ogni momento - dunque non soltanto alla quarta cessione - i crediti già acquistati a «clienti professionali privati», che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. Questo sistema dovrebbe aiutare gli istituti di credito a non esaurire la capienza fiscale.

Il chiarimento delle Entrate nella sostanza apre alla possibilità di cedere un credito fiscale, supponiamo di cinque anni, in cinque annualità diverse vendendolo a clienti diversi, che magari abbiano necessità di compensare i propri debiti. Le norme varate in precedenza avevano vietato la possibilità di frazionare la cessione di crediti fiscali legati.

Il chiarimento dell’Agenzia spiega che «in fase di caricamento sulla piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate. Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso».

La circolare dell’Abi traduce queste indicazioni in modo più esplicito: «Il codice univoco verrà attribuito a ciascuna quota annuale (di pari importo) di cui si compongono i crediti oggetto della prima cessione o dello sconto in fattura in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa», si legge. E ancora: «il codice verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate, ai fini della tracciatura delle operazioni».

E poi: « anche per i crediti oggetto della prima comunicazione trasmessa dal primo maggio 2022 sarà possibile effettuare cessioni successive delle singole quote annuali (per l’intero importo delle stesse): infatti, il divieto di cessione parziale deve intendersi riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. Ne deriva che le cessioni successive potranno avere ad oggetto anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito, ma per l’intero importo delle stesse, e che le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi.

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