Imposte

Imposta di bollo sull’istanza per ospitare soggetti terzi negli alloggi popolari

Risposta a interpello n. 298: provvedimento necessario per periodi superiori a 30 giorni espletato per conto dell’ente pubblico

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Sconta l’imposta di bollo l’istanza di autorizzazione ad ospitare soggetti terzi in alloggi di edilizia residenziale pubblica. Questo quanto precisato dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 298 pubblicata il 19 aprile 2023 attraverso cui vengono forniti chiarimenti sul corretto trattamento a cui assoggettare l’istanza e il provvedimento di autorizzazione laddove l’assegnatario dell’alloggio residenziale pubblico intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni soggetti terzi al proprio nucleo familiare.

Nello specifico, l’istante ovvero l’azienda che si occupa dell’assegnazione di tali immobili (Ater), si interroga sulla necessità di dover apporre la marca da bollo (ex articolo 3 Tariffa, parte prima, Dpr 642/1997) sull’istanza di autorizzazione e sul conseguente provvedimento da questa rilasciato. Sul punto l’agenzia delle Entrate, prima di soffermarsi sul caso di specie, fornisce un quadro puntale della normativa in materia di imposta di bollo. Un tributo che, come correttamente rilevato, è dovuto in linea generale per le istanze dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, nonché per i provvedimenti da questi rilasciati a chi ne faccia richiesta.

Partendo da tali premesse, l’amministrazione finanziaria ritiene di poter assoggettare a imposta di bollo (nella misura di 16 euro) l’istanza di autorizzazione e il conseguente provvedimento trattandosi di atti riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa esercitata per conto del Comune da parte dell'azienda assegnataria degli immobili di edilizia pubblica.

Sul punto, infatti, l’agenzia delle Entrate ricorda come la normativa regionale (legge n. 39/2017) prevista per tale settore, assegni la possibilità al comune di delegare all’azienda territoriale per l’edilizia residenziale l’espletamento delle attività relative all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio nonché i relativi adempimenti connessi come, ad esempio, le istanze di autorizzazione o i contratti di locazione.

Si tratta, a ben vedere, di un principio che potrebbe non riguardare le ipotesi di coabitazione solidale (ad esempio co-housing) laddove gli assegnatari dei beni siano enti del Terzo settore (Ets). In tal caso, le istanze, i contratti o le certificazioni posti in essere o richiesti dagli stessi potrebbero beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo (articolo 82, Dlgs n. 117/2017 o Cts). Peraltro, le convenzioni siglate dagli Ets con le pubbliche amministrazioni per l’assegnazione dei beni immobili da adibire al co-housing scontano un'imposta di registro in misura fissa sulla base delle nuove disposizioni del Cts.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©