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Assegnazione agevolata ai soci dell’immobile sulla base del maggior valore rivalutato

La fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell’impresa nel periodo di sospensione degli effetti fiscali non fa venir meno gli effetti fiscali della rivalutazione

di Gianluca Dan

La domanda

Sono socio di una Sas immobiliare in contabilità semplificata che affitta l’unico immobile che possiede. Nell’anno 2020 ho fatto la rivalutazione pagando 8% a giugno 2021, avendo il vincolo triennale cioè fino al 31 dicembre 2023. In caso di assegnazione ai soci, il valore dell’immobile da considerare è quello attuale rivalutato, senza plusvalenza e con il pagamento solo delle imposte ipo catastali fisse o devo considerare il valore prima della rivalutazione?
V. G. - Reggio Emilia

In presenza di tutti i requisiti necessari per poter usufruire della disposizione che agevola le assegnazioni dei beni ai soci prevista dal comma 100 dell’articolo 1 della legge 197/2022 si potrà assegnare l’immobile al valore normale o a quello catastale confrontando tale valore con quello rivalutato con effetti fiscali. La circolare 37/E/2016, i cui chiarimenti si ritengono applicabili anche all’attuale disciplina dell’assegnazione agevolata stante la medesima formulazione delle norme, ha evidenziato che per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell’impresa nel periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione non determina un’ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione. Di conseguenza, il contribuente nell’effettuare l’assegnazione agevolata beneficerà del maggior valore fiscale precedentemente rivalutato.

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