Controlli e liti

Confisca senza condanna alle Sezioni unite

L’ordinanza 15299/2022 chiede di chiarire se la confisca per equivalente può essere conservata o deve essere eliminata quando è stata pronunciato il proscioglimento per avvenuta prescrizione

di Giovanni Negri

Toccherà alle Sezioni unite intervenire per chiarire se la confisca per equivalente può essere conservata oppure deve essere eliminata quando in sede di impugnazione è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione. E quando il fatto è precedente l’entrata in vigore della legge Spazzacorrotti, la n. 3 del 2019. Questa la conclusione dell’ordinanza n. 15299 della Terza sezione penale della Cassazione.

Cruciale per la soluzione della criticità che vede divisa la Cassazione è la qualificazione giuridica dell’articolo 578 bis del Codice di procedura penale: la disposizione infatti, dopo la modifica introdotta dalla Spazzacorrotti, ammette la possibilità di conservazione della misura cautelare per valore anche in caso di sentenza non di condanna.

Da determinare c’è semmai il perimetro della disposizione, dove, se la norma fosse considerata di natura penale sostanziale (a dispetto della sua collocazione nel Codice di procedura) allora una sua applicazione retroattiva sarebbe impossibile. Estensione che invece sarebbe possibile se alla misura fosse dato un contenuto di natura “solo” procedurale.

È almeno controverso, a leggere l’ordinanza, chiarire se la disciplina dell’articolo 578 bis riguarda l’istituto della prescrizione. L’ordinanza ne sottolinea la problematicità, perchè «non appare di immediata definizione la questione se una disciplina relativa al prolungamento nel tempo della possibilità per il giudice di confermare le “sole” statuizioni che dispongono la confisca per equivalente già adottate prima del maturarsi di una causa estintiva del reato rientri nell’ambito dell’istituto della prescrizione, o comunque debba rispettare le garanzie costituzionali di irretroattività operanti in tema di prescrizione».

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