Controlli e liti

Speciale Telefisco / Liti pendenti, rottamazione, ravvedimento: focus su sanatorie e contenzioso

Le anticipazioni delle relazioni di Telefisco 2023, che saranno trasmesse giovedì 26 gennaio durante il convegno annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore

Liti pendenti, si apre un’altra definizione agevolata

di Laura Ambrosi

Al via la nuova definizione delle liti tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'agenzia delle Entrate e delle Dogane e il cui ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023, per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione non ci sia una pronuncia definitiva.

Diversamente dalla precedente edizione, la norma non limita (almeno così sembra) la definizione ai soli atti impositivi. Si è ancora in attesa della modulistica che si spera venga presto emanata, affinché i contribuenti possano presentare la domanda. Come previsto dalla norma, sono escluse le liti per le quali al momento dell'istanza è stata depositata una sentenza definitiva. Da ciò consegue una corsa contro il tempo, per tutti i giudizi in Cassazione per i quali è già stata discussa l'udienza, poiché se la Suprema corte depositasse la pronuncia senza rinvio, non sarebbe possibile accedere alla definizione.

La nuova rottamazione manda in tilt la versione ter

di Luigi Lovecchio

Tra le 12 sanatorie contenute nella legge di Bilancio, vi sono quelle relative alla definizione agevolata degli avvisi bonari, degli accertamenti e delle rate non versate riferite a istituti deflattivi perfezionati in passato nonché la quarta edizione della rottamazione degli affidamenti all'agente della Riscossione. Il perimetro temporale e la misura delle agevolazioni variano da istituto a istituto. Sotto il profilo dei vantaggi, si va da una riduzione delle sanzioni, per avvisi bonari e definizione degli accertamenti, a un azzeramento di sanzioni e interessi, per la sanatoria delle rate non versate.

Alcune sanatorie peraltro sono destinate ad avere un impatto anche sugli atti che verranno notificati in futuro, come la definizione degli avvisi bonari e quella degli accertamenti con adesione. Per quanto riguarda infine la rottamazione-quater, essa rivela più vantaggiosa rispetto alla precedente, tra l’altro, perché prevede l'azzeramento anche di interessi e aggio. Ciò indurrà i debitori a non versare le rate della rottamazioneter in scadenza nel 2023.

Ravvedimento speciale, applicazione ancora incerta

di Dario Deotto

È un ambito di applicazione incerto quello del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023. Ciò si deve a un testo non proprio lineare. Un primo problema è quello del legame con la sanatoria degli avvisi bonari.

La norma del ravvedimento speciale esclude dalla regolarizzazione le violazioni oggetto di quella degli avvisi bonari, ex articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72. Il punto è che quest'ultima è legata specificatamente agli avvisi:relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, per i quali, al 1° gennaio, non sia scaduto il termine per pagare con la sanzione ridotta del 10%, o recapitati successivamente; il cui pagamento rateale sia in corso al 1° gennaio 2023. Ciò porterebbe a ritenere che, qualora un avviso bonario non sia stato ancora ricevuto, si dovrebbe riconoscere il diritto del contribuente ad aderire al ravvedimento speciale. Poi va tenuto conto del riferimento ai «periodi d’imposta»: questo fa sì che siano escluse le violazioni relative alle imposte d'atto, come il registro.

Semplificata l’attività degli Exchange in Italia

di Marco Piazza

Il nuovo regime fiscale delle cripto-attività replica nella sostanza quello dei redditi diversi di natura finanziaria, pur restandone separato, nel senso che, a regime, non vi è possibilità di compensare le plusvalenze e altri redditi del mondo virtuale con quelli finanziari.

Nei “redditi diversi” relativi alle cripto attività, sono compresi non solo quelli da cessione o rimborso, ma anche quelli da detenzione. Ad esempio, quelli derivanti dall'attività di validazione non svolta nell'esercizio d'impresa – che, a differenza che nel passato (risposta 437/2022), non produrranno più redditi di capitale – e, si potrebbe ritenere, anche quelli derivanti da finanziamenti in criptovalute.

La possibilità data agli Exchange che operano nel territorio dello Stato di ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito è una grossa semplificazione. È auspicabile che sia confermato che le attività detenute in portafogli digitali custoditi da questi Exchange si considerano esistenti in Italia e non soggette ad obbligo di Quadro RW.

Consistenza della prova: giurisprudenza determinante

di Antonio Iorio

È già in vigore la novità introdotta in sede di riforma del processo tributario sulla cosiddetta “consistenza della prova” della pretesa impositiva e sanzionatoria da valutare a cura del giudice.

L'effettiva portata di questa nuova disposizione dipenderà dall'interpretazione giurisprudenziale che si affermerà: secondo alcuni si è in presenza di una mera enunciazione di principio priva di effetti sostanziali, volta a evidenziare la nuova centralità dell'istruttoria dibattimentale (in tal senso, Cassazione, ordinanza 31878/2022, che però affronta solo incidentalmente la questione); secondo altri la disposizione ha importanti effetti sostanziali e introduce una nuova regola di giudizio.

La sua applicazione in futuro dovrà condurre il giudice ad annullare l'atto impositivo ogni volta in cui «manca o è contraddittoria la prova della sua fondatezza o se è insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale» la pretesa erariale (in tal senso alcune sentenze di merito: Cgt di Reggio Emilia 293/2022 e Cgt Emilia Romagna 90/2023).

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