Professione

Commercialisti, obbligo formativo per chi svolge occasionalmente l’attività di revisore legale

Con il Pronto ordini 68 il Consiglio nazionale chiarisce che non è sufficiente il fatto di non svolgere l’attività di dottore commercialista per essere esentato dai 30 crediti professionali annui

di Federico Gavioli

Anche il revisore legale che svolge l’attività “occasionalmente” e che non esercita la professione di dottore commercialista ha gli obblighi formativi professionali; il Consiglio nazionale dei commercialisti con il Pronto ordini 68, del 30 maggio 2022, ribadisce la linea già espressa in passato ma con riferimento alla figura della carica di sindaco effettivo o supplente in società o enti.

Nel caso in esame un Ordine territoriale ha chiesto di sapere se sia possibile esonerare dall’obbligo formativo un soggetto non esercente la professione che assuma incarichi di revisione legale.

Cosa prevede il regolamento

Tutti i commercialisti iscritti al Registro revisori legali hanno obbligo di acquisire annualmente, all’interno dei 30 crediti formazione professionale - Cfp -, almeno 20 crediti relativi alla formazione del Revisore legale. I 20 crediti diventano, pertanto, un “di cui” dei 30 Cfp totali per anno.

Il regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dispone all’articolo 8, comma 3, l’esonero dall’obbligo formativo dei soggetti iscritti nell’elenco speciale nonché dei soggetti non esercenti, neanche occasionalmente, la professione.

Per ottenere l’esonero, i soggetti interessati, devono dichiarare all’Ordine di appartenenza:
O
di non essere in possesso di partita Iva;
O
di non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza;
O
di non esercitare l’attività o le funzioni professionali neppure occasionalmente e in qualsiasi forma.

Un precedente chiarimento

Con il Pronto Ordini 68 del 28 maggio 2020, era stato chiesto da un Ordine territoriale se gli iscritti che dichiarino di non esercitare la professione neanche occasionalmente ma ricoprano la carica di sindaco effettivo o supplente in società o enti potevano essere esonerati dallo svolgere l’attività formativa obbligatoria prevista per i commercialisti.

In quell'occasione il Consiglio nazionale ha chiarito, nel richiamare l’articolo 8 del Regolamento per la formazione professionale, che l’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le condizioni sopraindicate, non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.

La risposta del Consiglio nazionale era stata negativa poiché nella fattispecie evidenziata ricorrevano le prime due condizioni ma non risultava soddisfatta la terza, in quanto l’esercizio dell’attività professionale da parte dell’iscritto si realizza nelle forme dell’assunzione di incarichi professionali per lo svolgimento dei quali questi è tenuto a mantenere alto il livello di competenza professionale e tecnica che qualifica le prestazioni fornite nell’ambito di tale incarico.

Il nuovo chiarimento

Con il Pronto Ordini del 30 maggio 2022, la risposta del Consiglio nazionale è praticamente la stessa; la differenza sostanziale , nella fattispecie in esame, è che la formazione professionale è obbligatoria anche nel caso di assunzioni di incarichi di revisore legale (e non solo quindi di sindaco di società) in assenza di attività di commercialista, perché si tratta di una funzione rientrante nella professione di dottore commercialista.

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