Finanza

Criptovalute: plusvalenze tra i redditi diversi tassate al 26% 

La legge di Bilancio regola finalmente la materia delle criptovalute

di Valerio Vallefuoco

Molto probabilmente conscio delle criticità della disciplina finora tratta in via ermeneutica dall’amministrazione finanziaria, con l’articolo 1 commi da 126 a 147 della legge di Bilancio 2023, il Governo pare finalmente aver risposto all’esigenza, da più parti evidenziata, di una normativa ad hoc in materia di criptovalute. Il tutto sullo sfondo del percorso avviato sul piano comunitario con l’Aml package europeo (in particolare il Micar: markets in crypto assets regulation) e della recente comunicazione di Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività del giugno 2022, nonché dei migliori standard internazionali.

L’articolo 1 comma 126 della bozza di Bilancio inserisce all’articolo 67, comma 1 Tuir la lettera c- sexies, appositamente dedicata alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta (esclusa quella tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni) o detenzione di cripto-attività non inferiori in tutto a 2mila euro.

Dunque, viene introdotta un’apposita soglia- suscettibile, comunque, di modifica a opera del Parlamento- al di sotto della quale i proventi inerenti le criptovalute rimangono detassati. All’articolo 68 Tuir, con l’aggiunta del comma 10, viene poi precisato il calcolo della base imponibile. Posto che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto e verranno sommate algebricamente alle relative minusvalenze, viene consacrato lo scorporo delle minusvalenze dalle plusvalenze degli anni successivi.

Precisamente, laddove le minusvalenze siano superiori, per importi maggiori di 2mila euro, rispetto alle plusvalenze, l'eccedenza- purché indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di realizzazione delle minusvalenze- è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

Un altro capitolo è dedicato al risparmio amministrato e gestito, avuto specifico riguardo alle criptovalute, quasi in un’ottica di apertura alle banche del ruolo di “exchange” per il solo risparmio amministrato- agli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i.bis) del comma 5 dell’articolo 3 Dlgs 231/2007.

L'imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 Dlgs 461/1997 viene ora esplicitamente prevista, su opzione, anche rispetto alle plusvalenze da cripto-attività purché appunto detenute in custodia, amministrazione o deposito presso i soggetti qualificati all’uopo individuati dal legislatore, i quali cureranno l’applicazione dell’aliquota del 26% sulle singole operazioni in veste di sostituti di imposta.

Viene tuttavia esclusa la possibilità di presentare a questi ultimi, per la determinazione dell’imposta medesima e in luogo della pertinente documentazione, la dichiarazione sostitutiva che attesti i dati a tal fine necessari.

In caso, poi, di opzione per la ridetta imposta sostitutiva rispetto a una pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, si assumerà come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria.

Ancora, viene considerata alla stessa stregua di una cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, a meno che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

Questo significa che assumerà rilevanza fiscale anche il trasferimento a soggetti terzi per la semplice custodia degli asset medesimi. Lo stesso dicasi rispetto al conferimento di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività in una gestione per la quale sia stata esercitata l’opzione di cui al comma 2 dell’articolo 7 Dlgs 461/1997, con conseguente applicazione, al risultato di gestione, dell'aliquota pari al 26% nonché delle stesse regole previste in tema di risparmio amministrato.

La legge di Bilancio 2023 consacra finalmente la valutazione della cripto-attività: si esclude che concorrano alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, a prescindere dall’imputazione al conto economico.

La vera novità della nuova modalità di tassazione è rappresentata dalla rideterminazione del valore delle cripto-attività nonché dalla loro regolarizzazione, nella manovra finanziaria, nello specifico, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, sarà possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che quest'ultimo sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

L’imposta sostitutiva potrà essere versata entro il 30 giugno 2023, anche con un massimo di tre rate annuali di pari importo. Dopo la prima rata- che potrà essere versata a partire dal 30 giugno- sull’importo delle successive dovranno essere corrisposti gli interessi in misura del 3 per cento annuo.

È prevista una sorta di “voluntary disclosure” per le criptovalute detenute sino 31 dicembre 2021, sebbene senza alcuna specifica copertura penale. L’articolo 33 accorda, infatti, ai titolari di cripto-attività che non abbiano adempiuto ai relativi obblighi dichiarativi, di presentare una dichiarazione, che sarà approvata con un provvedimento del direttore delle Entrate, con la quale far emergere tali attività.

Il legislatore distingue a seconda che siano stati o meno prodotti redditi. In particolare, laddove nel periodo di riferimento non abbia realizzato redditi, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione della già menzionata dichiarazione, provvedendo, altresì, al pagamento di sanzioni nella misura dello 0,5 per cento, per ciascun anno, sul valore delle attività non dichiarate.

Al contrario, coloro che, nel periodo di riferimento, abbiano conseguito redditi derivanti dalle criptovalute oggetto di voluntary, potranno regolarizzare previa presentazione della stessa dichiarazione ma mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, oltre alla somma dello 0,5%, per ciascun anno, del valore delle cripto- attività a titolo di sanzioni ex articolo 4, comma 1, Dl 167/1990, convertito dalla legge 227/1990. In ultimo, all’articolo 34, si specifica l'assoggettamento a imposta di bollo del 2 per mille per le cripto-attività. In particolare, la norma estende le imposte di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, Parte I Dpr 642/1972 anche alle criptovalute e ai vari documenti di comunicazione periodica emessi da banche e Poste.

La manovra accoglie le istanze di utenti e operatori del settore i quali chiedevano regole certe in ordine alle cripto-attività, anche fiscali.

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