Imposte

Extraprofitti, il Tar Lazio: inammissibile il ricorso delle società energetiche

La competenza del giudice tributario sussisterà nei confronti dell’eventuale avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, o dell’eventuale diniego del rimborso di quanto versato

di Guglielmo Saporito

Vittoria apparente dell’Erario nelle liti sugli extraprofitti delle imprese energetiche: i ricorsi presentati quest’estate contro i provvedimenti applicativi dell’articolo 37 del Dl 21/2022 sono stati infatti dichiarati inammissibili con sentenze del 16 novembre del Tar Lazio (ad esempio sentenza 15217/2022), ma nello stesso tempo si aprono più ampi scenari di contenzioso.

Il decreto legge 21 del marzo 2022 era stato varato dal governo Draghi per finanziare gli aiuti contro il caro bollette, tassando i ricavi straordinari delle aziende energetiche in un periodi di aumento dei prezzi: in particolare, il termine «extraprofitti» si riferisce ai guadagni straordinari ottenuti da aziende in un dato periodo. Il decreto 21/2022 si rivolge alle aziende energetiche, che in un periodo di rialzo straordinario dei prezzi hanno ottenuto guadagni extra, sui quali si è previsto un prelievo del 25%, con un gettito di oltre 10 miliardi. Il sistema non è nuovo, in quanto simile a quello della cosiddetta Robin Hood Tax (Dl 112/2008) indirizzata anch’essa verso le aziende energetiche anche se poi azzerata dalla Corte costituzionale (sentenza 10/2015).

Senza attendere un intervento del giudice delle leggi, il Tar di fatto congela già oggi le liti, ritenendo che debbano attendersi ulteriori provvedimenti delle Agenzie fiscali. A breve, saranno infatti prevedibilmente recapitati alle aziende energetiche gli avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento degli importi dovuti, e in quella occasione le aziende stesse potranno rivolgersi al giudice tributario, impugnando le richieste di pagamento o, se nel frattempo hanno già versato il dovuto, chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente versate. Nell’attesa dei provvedimenti tributari, resta fermo l’obbligo di versare il prelievo sugli extraprofitti: si tratta in fatti di un prelievo previsto direttamente dalla legge (il citato articolo 37 del Dl 21/2022), ma che non può essere immediatamente contestato perché l’ordinamento vigente non prevede un ricorso immediato e diretto indirizzato alla Corte costituzionale, per contestare i presupposti di una legge. Per tale motivo, l’inammissibilità dei ricorsi presentati al Tar non è una vittoria dell’Erario: appena infatti vi saranno gli avvisi di accertamento, saranno riproposti tutti i motivi di ricorso che il Tar Lazio non ha ritenuto di poter esaminare.

L’orientamento del Tar Lazio non è nemmeno una vittoria delle aziende energetiche, perché queste dovranno mantenere accantonati tali profitti per poi versarli, su semplice richiesta delle Agenzie fiscali, all’Erario. Lo sforzo dei difensori delle Aziende e dei collegi giudicanti non è stato lieve: si è infatti accertata la natura tributaria del prelievo, l’assenza di un rapporto di matrice contrattuale (sinallagmatico) tra Aziende ed Erario (quest’ultimo espressione di sovranità) ed infine la finalità del contributo, destinato a sovvenzionare pubbliche spese. Tutto ciò servirà poi ai giudici tributari per giudicare, in concreto, la legittimità del prelievo.

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