Diritto

Codice della crisi, fallibile l’imprenditore agricolo sopra soglia

Il DL 118/21 lo equipara all’imprenditore commerciale, assoggettandolo alle procedure concorsuali dalle quali è stato sempre escluso

di Gianni Allegretti

Il Dl 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa che prevede l’assimilazione dell’imprenditore agricolo agli altri imprenditori divenendo così anch’esso fallibile quando supera i limiti dimensionali di cui all’articolo 1 della legge fallimentare, rimanendo non fallibile solo «sotto soglia» ove mantiene l’applicabilità della procedura di sovraindebitamento ex lege 3/2012.

È la conclusione cui si perviene dalla lettura combinata degli articoli 2, 11 e 17 del Dl 118/2021: in pratica per l’imprenditore agricolo c’è la piena equiparazione a quello commerciale, divenendo soggetto alle procedure concorsuali dalle quali è stato sempre escluso soggettivamente, con possibilità di accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012. Ai sensi dell’articolo 2 del Dl 118/2021, l’imprenditore agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere alla Camera di commercio competente la nomina di un «esperto indipendente» che individui soluzioni per il superamento della crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Secondo l’articolo 11, comma 3, lettera c), del Dl 118/2021, all’imprenditore agricolo, che superi i limiti dimensionali della legge fallimentare e si trovi in situazioni di crisi di cui all’articolo 2, è precluso l’accesso alle procedure del sovraindebitamento ex lege 3/2012 ma sono applicabili quelle ora
previste dalla legge fallimentare e, in futuro, dal Codice della crisi d’impresa.

L’articolo 17, comma 1, disciplina il caso dell’imprenditore che, rispettando i limiti della legge fallimentare, può chiedere la nomina dell’esperto, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario mentre, ai commi 4 e 6, si prevede l’alternativa, per il solo imprenditore agricolo «sotto soglia», dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012. Il sovraindebitamento ex lege 3/2012 parrebbe ora applicabile unicamente agli imprenditori agricoli «sotto soglia» con la conseguenza che per l’imprenditore agricolo «sopra soglia» si aprono le sole porte delle procedure concorsuali ordinarie, con un cambio di paradigma storico.

L’accesso alla procedura di sovraindebitamento sarà, quindi, possibile solo per aziende agricole di modesta dimensione, con limiti che devono tutti venire rispettati per un triennio: attivo patrimoniale annuo non oltre 300mila euro; ricavi lordi annui non oltre 200mila euro; debiti totali per 500mila euro. La novella desta non poca sorpresa in quanto anche durante la redazione del Codice della crisi l’ipotesi della fallibilità dell’imprenditore agricolo “sopra soglia”, era stata valutata ma poi abbandonata nella stesura definitiva, ripensamento ancora possibile in sede di conversione del decreto.

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