Controlli e liti

L’invito all’adesione non può essere usato per prolungare i termini

La Ctp di Isernia con la sentenza n. 57/1/2022, in contrasto con l’Agenzia, punta a evitare un uso distorto dell'istituto

di Angelo Sozzi e Lia Paggi

La Ctp di Isernia con la sentenza n. 57/1/2022 (presidente e relatore Longo) prende posizione relativamente ai complicati rapporti intercorrenti tra la scissione dei termini di emissione e notifica degli atti (articolo 157, comma 1, Dl 34/2020) e l’invito all’accertamento con adesione notificato facoltativamente al contribuente, per esempio in ipotesi di accertamenti parziali (comma 1, articolo 5-ter, Dlgs 218/97).

I giudici, pur condividendo «la ratio espansiva dell’istituto dell’invito» anche se non obbligatorio, ritengono tuttavia che tale scelta discrezionale e facoltativa dell’ente impositore non può avere l’effetto di prorogare il termine di decadenza. Rilevano, in particolare, che la posizione contraria delle Entrate nelle circolari 17/E e 25/E del 2020 consentirebbe di rimettere alla disponibilità di una parte (l’ufficio) il differimento di un termine decadenziale ex lege (articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 218/97).

Secondo il collegio, non operando il differimento di 120 giorni del termine decadenziale, l’avviso relativo all’anno d’imposta 2015, emesso nel 2021, viene ritenuto tardivo e il ricorso è accolto (si veda, conforme sul punto, la recente sentenza della Ctp Udine 21/2/2022).

La Ctp di Isernia avvalora ulteriormente queste conclusioni, “tanto più” considerando che «l’articolo 157 del Dl 34/2020 prevede, oltre al termine di notifica, anche un termine decadenziale per l’emissione dell’accertamento, estraneo al disposto dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218». In sostanza, come rilevato anche dalla Ctp di Viterbo n. 181 dell’11 aprile 2022 e dalla Ctp di Verona 269/1/2021, poiché il comma 3-bis dell’articolo 5 del Dlgs 218/97 proroga solo il termine di notifica e non quello di emissione, in caso di invito con comparizione fissata nei 90 giorni dal termine decadenziale, l’unico termine ad essere eventualmente suscettibile di proroga sarebbe stato quello di notifica, rimanendo ferma la necessità di emissione dell’atto al 31 dicembre 2020.

La ratio sembra quella di evitare un uso distorto dell’invito all’accertamento con adesione per “pilotare” il termine di decadenza. Non sembra, infatti, del tutto casuale che, dopo un picco di inviti facoltativi ex articolo 5-ter, Dlgs 218/97 emessi alla fine del 2020, il trend sia andato decrescendo nei mesi successivi.

Da rilevare, inoltre, che le sentenze di merito in materia si discostano consapevolmente dalla posizione ufficiale dell’agenzia delle Entrate sul punto (espressa con le circolari 17/E e 25/E del 2020) ricordando che i documenti di prassi, per quanto di fonte autorevole, non hanno alcun valore giuridico, al pari di un parere di parte. Pertanto non vincolano in nessun modo l’organo decidente.

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