I temi di NT+Fisco e software

Modello Iva Tr, retrocompatibili le specifiche tecniche con compensazione al 9,5%

L’aggiornamento dopo l’aumento della percentuale per le cessioni di carne bovina e suina nel Dl Sostegni-bis

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

È giunto un po’ in extremis l’aggiornamento del modello Iva TR e delle relative specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica, da utilizzarsi a partire dal secondo trimestre 2021. Motivo di tale aggiornamento l’introduzione - in riferimento all’articolo 34, comma 1, del Dpr 633/1972 - della nuova percentuale di compensazione del 9,5 per cento, applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Tempi molto ristretti in particolare per la necessità che hanno molti contribuenti di poter utilizzare in compensazione, già dal 16 luglio, il credito Iva trimestrale con il modello F24.

Possibilità consentita solo se la trasmissione del modello Iva TR viene effettuata nei primissimi giorni di luglio, stante che tale credito è utilizzabile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

Di conseguenza è risultato inevitabile, per le software house associate ad AssoSoftware, interrompere le attività in essere in ambito contabile e Iva e attivarsi per adeguare immediatamente i propri software gestionali.

Anche perché, seguendo alla lettera le indicazioni presenti sul sito dell’agenzia delle Entrate, a partire dal 1° aprile 2021 l’utilizzo del nuovo modello Iva TR risulta perentorio, mentre il vecchio modello potrà essere utilizzato solo per eventuali rettifiche di istanze presentate prima del 1° aprile 2021.

In realtà, esaminando un po’ più da vicino le specifiche tecniche, va detto che esiste una zona di “sovrapposizione” tale per cui, qualora il contribuente non abbia la necessità di compilare nessuno dei righi non più in uso - quelli con aliquota 7,65% (TA7 e TB7) e con aliquota 7,95% (TA8 e TB8) - e neppure nessuno dei righi con la nuova aliquota del 9,5% (TB11A e TB11B), il file telematico prodotto con le precedenti specifiche e quello prodotto con le nuove specifiche risultano identici e indistinguibili. Tenendo conto che però poi andrà stampato e conservato il nuovo modello.

Quindi, a causa della tempistica assai ristretta, nella maggior parte dei casi, si sarebbe potuto effettuare l’invio telematico anche con la precedente versione del software, restando poi la necessità, a livello cartaceo, di compilare in abbinamento il nuovo modello. Meglio comunque attendere l’aggiornamento della propria software house e operare con il programma aggiornato.

Andando un po’ più in dettaglio, segnaliamo che le modifiche effettuare alle specifiche tecniche riguardano:

• per i righi TA7 e TA8, relativi alle operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta con aliquota rispettivamente al 7,65% e al 7,95%, la possibilità di compilazione solo fino al primo trimestre 2021;

• per i righi TB7 e TB8, relativi alle operazioni passive (percentuali di compensazione) con aliquota rispettivamente al 7,65% e al 7,95%, la possibilità di compilazione solo fino al 1° trimestre 2021;

• l’inserimento del rigo TA11A, relativo alle operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta con aliquota al 9,5%, con possibilità di compilazione a partire dall’anno 2021;

• l’inserimento del rigo TB11A, relativo alle operazioni passive (percentuali di compensazione) con aliquota al 9,5%, con possibilità di compilazione a partire dall’anno 2021;

• l’inserimento dei nuovi righi TA11A e TB11A nel calcolo dei righi di totalizzazione a seguire, ad esempio dei righi TA22 e TB20.

Di fatto le specifiche tecniche rimangono quindi retrocompatibili, come diversamente non avrebbe potuto essere, considerando che l’agenzia delle Entrate ha scelto di effettuare l’aggiornamento del modello Iva TR e delle specifiche tecniche, ai sensi del punto 1.3 del provvedimento del 26 marzo 2020 (provvedimento 144055/2020), senza emanare un nuovo provvedimento.

Il punto 1.3 stabilisce, infatti, che «Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione». Quindi ogni modifica effettuata deve tener conto della possibilità di utilizzo di tali specifiche per tutti i modelli pubblicati anche in precedenza, ai sensi del provvedimento stesso. Segnaliamo, infine, che sul sito dell’agenzia delle Entrate, è possibile visionare il documento contenente l’intero elenco degli aggiornamenti effettuati.