Diritto

Al Tribunale il potere di sostituire le misure applicate dal prefetto

Può essere nominato un giudice delegato o un amministratore giudiziario

di Antonio Iorio

La rilevanza delle misure volte a fronteggiare l’agevolazione occasionale viene estesa anche al controllo giudiziario (di aziende e attività economiche). Attualmente il tribunale, anche d’ufficio, in presenza di agevolazione occasionale se sussistono circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa, dispone il controllo giudiziario per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Con questo provvedimento il tribunale può imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l’uso o l’amministrazione dei beni e delle aziende una serie di comunicazioni al questore e al nucleo di polizia tributaria della Gdf competente (atti di disposizione, acquisto, pagamento effettuati e ricevuti, incarichi professionali ecc.) e nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario.

Le nuove norme prevedono ora che il tribunale debba valutare anche se risultano applicate le misure previste dal nuovo articolo 94-bis quali l’adozione dei modelli organizzativi e delle altre previsioni di cui al Dlgs 231/2001, comunicazioni al gruppo interforze ecc. e, in tal caso, se sostituirle con la nomina di un giudice delegato e un amministratore giudiziario. Se il tribunale decide di disporre il controllo giudiziario cessano le misure amministrative di prevenzione collaborativa eventualmente applicate dal Prefetto.

Si ricorda per completezza che in caso di nomina del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario, il tribunale oltre a stabilire i compiti dell’amministratore finalizzati alle attività di controllo, può imporre una serie di obblighi all’impresa tra i quali l’adozione delle prescrizioni previste dal Dlgs 231/2001 (e quindi modello organizzativo, Odv ecc.).

Per verificare il corretto adempimento di questi obblighi sempre il tribunale può autorizzare la polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell’impresa, uffici pubblici, studi professionali, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero non ricorrano più i presupposti dell’agevolazione occasionale il tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria dell’impresa.

Occorre infine segnalare, che, per quanto le modifiche alla normativa antimafia siano contenute nel decreto legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, esse non sono valide solo per un particolare periodo. Ne consegue che i nuovi istituti (contraddittorio, prevenzione collaborativa in caso di agevolazione occasionale ecc.) fanno definitivamente parte nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 159/2011.

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