Imposte

Al via lo spalmacrediti con rateizzazione decennale

Ammessi super bonus, barriere architettoniche e sisma bonus ordinario. Per cessionari e fornitori scatta il divieto se il titolo già è stato compensato in F24

di Luca De Stefani

Dal 2 maggio i cessionari o i fornitori che hanno acquisito (tramite una cessione del credito o uno «sconto in fattura», comunicati alle Entrate entro il 31 marzo 2023) crediti fiscali derivanti dal super bonus, dalla detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dal sisma bonus ordinario, possono optare - attraverso la funzione «Ulteriore rateizzazione» presente nella «Piattaforma cessione crediti» della propria area riservata dell’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) - per la ripartizione in 10 anni della «quota residua di ciascuna rata annuale» di questi crediti, a patto che si tratti di un importo della rata annuale che non sia ancora stato utilizzato in compensazione in F24.

Sempre il 2 maggio è stata aggiornata la «Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti» e con la risoluzione 2 maggio 2023, n. 19/E, sono stati istituiti i nuovi codici tributo per la compensazione, applicando la nuova rateizzazione decennale. Istituiti anche dei nuovi codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate alle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023. Solo dal 3 luglio 2023 in poi, questa opzione potrà essere inviata, tramite lo stesso servizio, anche da un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

L’opzione per la ripartizione decennale non è possibile per le rate originariamente compensabili nel 2021 per il super bonus e naturalmente per quelle compensabili prima del 2023 per la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto la prima rata «originaria» per questo bonus è compensabile solo nel 2023 e non prima. Ma anche per il sisma bonus ordinario, la prima rata «originaria» per la quale è possibile optare per la ripartizione decennale è quella del 2023, nonostante questo bonus sia applicabile da diversi anni e vi siano rate 2022 che potevano essere compensate.

L’articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123 ha previsto che l’opzione possa essere effettuata solo per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi agevolati con il super bonus (vecchi codici tributo 7701, 7711 e 6921); in questo caso, per le nuove 10 rate annuali si utilizzerà il codice tributo 7771;

agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’agenzia delle Entrate:

- dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi agevolati con il super bonus (vecchi codici tributo 7708 e 7718); in questo caso, per le nuove 10 rate annuali si utilizzerà, come prima, il codice tributo 7771;

- fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi agevolati con la detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche (vecchi codici tributo 7707 e 7717; nuovo codice tributo per le 10 rate annuali 7773) e con il sisma bonus ordinario (vecchi codici tributo 7703, 7713 e 6923; nuovo codice tributo per le 10 rate annuali 7772) (articolo 2 del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2023 n. 132123).

Una volta ripartita la «quota residua» di una «rata annuale» in 10 nuove rate annuali, «ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione» può essere utilizzata esclusivamente in compensazione in F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità, come chiarito dalla «Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti» aggiornata al 2 maggio 2023), «dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria», utilizzando i relativi nuovi codici tributo 7771, 7773 o 7772.

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