Diritto

Prestiti ponte, è necessario specificare ragioni e finalità

Il Codice della crisi chiede la relazione del professionista e di indicare la destinazione

di Daniela Carloni

Funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori; necessità della relazione di un professionista indipendente; indicazione nel ricorso del debitore della destinazione del finanziamento, dell’impossibilità di reperirlo in altro modo e delle ragioni per cui la sia assenza pregiudicherebbe gravemente l’attività aziendale. Sono queste le principali novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa sui cosiddetti finanziamenti ponte, cioè i «finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» (comma 5 dell’articolo 99), spesso necessari per il successo di un percorso di ristrutturazione.

Il Codice ha quindi aumentato gli oneri in capo al debitore, ma non ha toccato le regole sulla concessione del beneficio della prededucibilità.

Le nuove condizioni

Il Codice della crisi, oltre a richiedere (come la vecchia legge fallimentare) che il finanziamento ponte sia previsto dal piano, ha introdotto una serie di requisiti ulteriori, attraverso il richiamo ai primi quattro commi dell’articolo 99 del Codice. In particolare, è necessario:

che sia prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione;

che il finanziamento sia funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori;

che il ricorso del debitore specifichi la destinazione del finanziamento, il fatto che il debitore non sia in grado di reperirlo altrimenti e le ragioni per cui l’assenza del finanziamento determinerebbe un grave pregiudizio per l’attività aziendale.

che la richiesta sia accompagnata dalla relazione redatta a cura di un esperto indipendente.

La disciplina finanziamenti ponte è, quindi, più articolata rispetto a quella previgente.

La prededucibilità

Nulla è cambiato per quanto riguarda la prededucipilità di tali finanziamenti che, come per la legge fallimentare, deve essere espressamente disposta dal tribunale. Il Codice continua quindi a condizionare la preducibilità ad un evento futuro e incerto, ossia alla previsione espressa della prededuzione nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di concordato preventivo od omologa l’accordo di ristrutturazione.

La posizione del finanziatore che accetta di supportare con nuova finanza la continuità aziendale non migliora quindi rispetto al passato, poiché non riceve alcuna sicurezza in ordine alla prededucibilità dei propri crediti.

Le modifiche normative rischiano quindi di non ridurre la riluttanza ad assumere il rischio di credito in un contesto di crisi del debitore e di incertezza relativa al deposito (o ammissione) del piano di concordato e al riconoscimento ex post della prededucibilità da parte del tribunale.

La previsione di più puntuali oneri in capo al debitore avrebbe potuto indurre il legislatore ad una svolta più coraggiosa, offrendo ai finanziatori, già al momento dell’erogazione del finanziamento, più certezze circa la prededucibilità dei crediti ed offrendo così alle imprese in crisi uno strumento utilizzabile in concreto per sostenere finanziariamente la continuità nella fase preparatoria della domanda.

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