Imposte

Bonus casa, la quarta cessione è legge ma senza frazionamento del credito non decollerà

La conversione del Dl Bollette ammette un trasferimento extra delle detrazioni da parte delle banche ai correntisti, ma c’è il nodo dell’utilizzo del bonus acquisito e della contabilizzazione

La quarta cessione dei crediti relativi ai bonus casa è legge, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione del decreto Bollette (legge 34/2022, pubblicata sulla GU 98 del 28 aprile, per convertire il Dl 17/2022). Molte questioni, però, restano da chiarire, anche a livello normativo.

Le regole sulla quarta cessione

La modifica è stata recepita con favore visto che aggiunge queste parole in coda alla lettera a e b del comma 1 dell'articolo 121 del Dl 34/2020): «Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione».

Le novità introdotte con la conversione del Dl 17 trovano applicazione a partire dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'agenzia delle Entrate dal 1° maggio, ma già al Senato in sede di conversione sono state annunciate ulteriori modifiche.

I limiti delle nuove regole

Innanzitutto, va ricordato che le disposizioni sulle cessioni (si veda il Dl 4/2022, convertito dalla legge 25) vietano il frazionamento dei crediti d’imposta, proprio per le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura trasmesse dal 1° maggio.

Inoltre, vi è il vincolo di ricorrere alla quarta cessione, a favore dei propri correntisti, solo dopo che siano state effettuate le altre tre cessioni, il che comporta evidenti restrizioni rispetto alla finalità di sblocco del mercato che la norma si pone.

Tali criticità hanno indotto, sin da subito, gli istituti bancari a definire come insufficiente la nuova disposizione, motivo per cui si è in attesa di ulteriori modifiche, vista la sempre maggior difficoltà, da parte degli operatori bancari, di ricorrere, nell’ultimo periodo, a una effettiva cessione dei crediti, così da smaltire gli stock che si stanno accumulando.

Contabilizzazione e utilizzo: i problemi per il cessionario

In attesa di osservare i correttivi che verranno apportati alla norma è possibile fare alcune considerazioni sulle facoltà del quarto cessionario, su cui permangono alcuni dubbi da sciogliere.

Ipotizziamo che la banca effettui verso un proprio cliente Alfa Srl la quarta cessione del credito, ad esempio, di 100mila euro a un prezzo di 98mila euro. In questo caso occorrerà capire come la società cessionaria tratterà il differenziale di 2mila euro, cioè se lo stesso debba essere considerato una sopravvenienza attiva oppure un provento finanziario, in altri termini interessi attivi da attualizzazione. Nel primo caso la sopravvenienza sarà tassabile ai fini Ires e Irap; nel secondo caso invece gli interessi saranno esclusi da Irap, con l’ulteriore beneficio di migliorare la deducibilità degli interessi passivi.

In ogni caso ciò determinerà un beneficio reale in capo al quarto cessionario inferiore rispetto al differenziale dei 2mila euro.

Inoltre, andrà anche precisato se il quarto cessionario debba o meno rispettare i vincoli originari che caratterizzano il credito acquisito, ossia il limite temporale diviso per annualità, e se l’eventuale eccedenza non utilizzata nell’anno possa essere riportata nei periodi successivi.

In base al dato normativo, non sembra possibile un utilizzo totale e non ripartito per annualità, come pure la riportabilità dell’eventuale eccedenza. D’altra parte, però, riprendendo l’esempio, appare poco verosimile che il quarto cessionario si accontenti di uno sconto lordo di 2mila euro per un credito che non potrà usare subito interamente nell’anno d’acquisto, ma – poniamo – in dieci rate annuali da 10mila. Ecco perché sarebbe decisivo consentire la cessione frazionata di singole annualità del credito.

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