Contabilità

Conferimenti di quote, plusvalenze al test delle convenzioni

Da monitorare con cura i casi in cui il conferente non è residente in Italia

di Francesco Nobili e Andrea Spinzi

Quando il soggetto conferente non è residente in Italia, ma la società oggetto di conferimento lo è, il discorso si complica: oltre a valutare l’eventuale applicabilità delle disposizioni generali (si veda l’articolo di Nt+ Fisco), occorre infatti considerare che – come regola generale – le plusvalenze derivanti dal realizzo (ivi compreso il conferimento) di partecipazioni in società residenti sono imponibili in Italia.

Tuttavia, in attesa della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione multilaterale (Mli), la quasi totalità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall’Italia prevedono che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni siano tassate solo nel Paese di residenza del cedente e non anche nel Paese di residenza della società oggetto di cessione. Ne consegue che i conferimenti di società italiane effettuati da soggetti non residenti potrebbero non risultare imponibili in Italia in applicazione della norma pattizia sopra menzionata.

Anche nei casi in cui il conferente sia residente in Italia, occorre considerare le disposizioni contenute nelle convenzioni concluse tra l’Italia e il Paese di residenza della società oggetto di conferimento, al fine di stabilire se la tassazione in tale ultimo Paese possa essere evitata in applicazione di una disposizione pattizia analoga a quella sopra esaminata.

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