Imposte

Ricerca e sviluppo, prodotti fuori gamma con credito di imposta

La pronuncia della Ctp Reggio Emilia rafforza l’orientamento non condiviso dall’Agenzia secondo cui la legittima fruizione del credito è subordinata alla creazione di un prodotto nuovo per la comunità

di Giulia Pulerà e Stefano Sereni

Spetta il credito di imposta ricerca e sviluppo se i prodotti frutto della ricerca non erano esistenti in precedenza all’interno della gamma commerciale dell’impresa, allorché si possa escludere che si tratti di modifiche ordinarie o periodiche di beni già presenti. A nulla rileva, in tale contesto, il parere contrario del Mise. A fornire queste indicazioni è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 173 dello scorso 14 settembre 2022.

L’Agenzia recuperava il credito ricerca e sviluppo in capo a una società operante nel settore alimentare per la produzione di nuove paste con particolari requisiti che ne avrebbero assicurato l’utilizzo anche ai consumatori con problemi di intolleranza alimentare. Il recupero era motivato sulla base di un parere del ministero per lo Sviluppo Economico che ne escludeva la spettanza. Secondo il Mise, si trattava di rinnovamento di prodotti, dovendosi qualificare la ricerca come un progetto di innovazione commerciale, finalizzato all’ampliamento della gamma dei prodotti offerti dall’impresa e per la cui realizzazione erano state svolte attività rientranti nell’ordinario processo per la produzione di varianti di prodotti alimentari essenzialmente in termini di gusto e quindi di ingredienti. Si trattava peraltro di prodotti già presenti sul mercato sotto varie denominazioni commerciali. Non sarebbero emersi i “lavori” necessari per il superamento di specifiche incertezze od ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non risolvibili in base alle conoscenze e capacità già disponibili nel settore.

La società ricorreva in Ctp evidenziando, tra l’altro, la legittima utilizzazione del credito anche in virtù del parere di un tecnico. La Ctp ha accolto il ricorso. Per i giudici i prodotti sono nuovi e quindi agevolabili, in quanto non presenti in precedenza nella gamma commerciale della società, indipendentemente dal fatto che beni similari fossero già sul mercato.

La pronuncia rafforza l’orientamento di merito non condiviso dall’Agenzia delle Entrate (e neanche da alcune Commissioni tributarie) secondo cui la legittima fruizione del credito è subordinata alla creazione di un prodotto nuovo per l’intera comunità e non solo per l’azienda.

Alcuni uffici, hanno ritenuto non agevolabili ricerche il cui frutto è stato poi brevettato.

La necessità dell’innovazione assoluta del prodotto (“per tutto il mondo”) ovvero solo per l’azienda è questione delicata, sulla quale non vi è ancora un pronunciamento di legittimità: spesso è alla base della valutazione di molti contribuenti ancora in dubbio se aderire alla sanatoria in scadenza a fine mese. Il rischio, in assenza di un orientamento di legittimità, è che il contribuente, per non sopportare un contenzioso, alla fine preferisca riversare quanto compensato evitando, nelle more di una decisione definitiva, sanzioni e interessi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©