Imposte

Bonus formazione «4.0» senza obbligo di super e iperammortamento

di Carmine Fotina

Il «bonus» formazione 4.0 si avvicina al traguardo. L’estenuante iter attuativo del credito di imposta varato con l’ultima legge di stabilità ha superato, anche se a fatica, l’esame della Ragioneria dello Stato. Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha firmato giovedì il decreto che aveva ricevuto dal titolare dello Sviluppo economico Carlo Calenda. E ieri è arrivata anche la firma del ministro del Lavoro Giuliano Poletti.

Può scattare a questo punto il vaglio della Corte dei conti, ultimo passaggio prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il traguardo, prevedono i tecnici dell’esecutivo, potrebbe essere il mese di giugno.

Per passare ai contenuti, questo lungo confronto tecnico che ha riguardato principalmente Economia e Sviluppo economico è stato condizionato da alcune obiezioni della Ragioneria dello Stato, soprattutto sui costi ammissibili relativi alla formazione fatta da dipendenti esperti ai loro colleghi e su quelli collegati all’attività svolta in trasferta, presso altre sedi dell’azienda o del gruppo. Gli approfondimenti tecnici hanno però salvato il perimetro del decreto (si veda Il Sole 24 Ore del 27 febbraio) portando a un’unica correzione. In sostanza, il ministero dell’Economia ha ottenuto di esprimere il concerto nel caso in cui, con successivo provvedimento, vengano individuate ulteriori tecnologie di riferimento rispetto a quelle già definite: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

La nuova relazione illustrativa che accompagna il decreto conferma anche un elemento cruciale. Al credito d’imposta, applicabile nella misura del 40% ed entro un massimo di 300mila euro per beneficiario, possono accedere anche le imprese che non abbiano effettuato investimenti in beni materiali su cui si applicano l’iperammortamento o il superammortamento. I due incentivi sono dunque slegati tra loro.

Per riassumere, la manovra ha stanziato per la misura complessivamente 250 milioni in via sperimentale per il 2018. Il credito d’imposta scatta limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente. Il beneficio si applica anche alle ore di formazione svolte da un dipendente interno “esperto” in qualità di tutor, ma in questo caso con un tetto: fino al 30% della retribuzione complessiva annua. Tra gli obblighi, c’è quello che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni) depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Ad ogni modo va evidenziato che il ritardo, e i possibili effetti negativi sugli obiettivi della norma, sono evidenti. Il decreto, secondo quanto stabilisce la legge di bilancio, doveva essere emanato entro fine marzo ma si è a lungo smarrito nella navetta tra ministeri e nello stallo post elettorale che ha fermato de facto l’attività tecnica di alcune strutture di governo. Il punto è che il quadro di certezze regolamentari a questo punto sarà pubblicato a cavallo delle ferie estive, ed è quindi presumibile che soltanto da settembre a dicembre (il bonus è valido solo per il 2018) le aziende potranno pianificare investimenti mirati. Certo potranno comunque far valere attività di formazione già effettuata dallo scorso gennaio in avanti, ma solo se questa rientra nei ben precisi parametri del decreto attuativo. Ed è difficile quantificare quanto di questi interventi alla fine risulterà davvero addizionale e quanta parte, invece, sarebbe stata comunque effettuata anche in assenza di agevolazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©