Controlli e liti

Esonero Irap in salita se fattura lo studio

Richiesta l’esclusione dell’attività svolta in forma associata. Il tributo resta sui compensi da sindaco non attestati individualmente

di Giorgio Gavelli

Qualora i compensi per gli incarichi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico siano fatturati dallo studio associato e non individualmente dal singolo professionista è molto difficile ottenere lo sgravio Irap. È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui giunge l’ordinanza 32272/2022 della Cassazione depositata il 2 novembre scorso.

A rivolgersi alla Corte era uno studio associato di professionisti contabili, il quale aveva a suo tempo proposto ricorso contro il diniego di rimborso della quota di Irap versata dall’associazione professionale sui compensi derivanti dagli incarichi di collegio sindacale rivestiti dai singoli associati. L’ordinanza rigetta il ricorso, sostenendo, in particolare, come l’associazione non avesse provato in giudizio la distinzione sussistente tra l’attività svolta dai singoli consulenti associati in esecuzione degli incarichi e la restante attività professionale esercitata. Allo scopo, secondo la Corte, la quantificazione dei relativi compensi operata tramite le certificazioni uniche rilasciate dalle società in cui erano attribuiti gli incarichi non esclude né che la designazione sia avvenuta «anche in ragione dell’organizzazione dello studio» associato né che il professionista si sia avvalso concretamente, nell’espletamento dell’incarico, dell’organizzazione di studio. In sostanza, la prova richiesta per l’esonero dall’Irap avrebbe dovuto avere ad oggetto «non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa» (in passato, pronunce 11649/2021, 14077/2017, 14996/2017 e n. 3790/2018). È chiaro che, così argomentando, quando la percezione dei compensi avviene tramite la fatturazione dello studio associato (elemento che la Corte qualifica come indizio di unitarietà dell’attività svolta in forma associata) diventa molto complicato far valere l’esonero dal tributo regionale. Va sottolineato come in altre pronunce (7182/2021, 14077/2017) la Suprema Corte si era dimostrata meno esigente in fatto di onere probatorio.

Secondo la norma di comportamento n. 215/2021 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) i compensi percepiti per la carica di sindaco, sia dal professionista individuale che dall’associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti a Irap, in quanto riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal soggetto incaricato, senza apporto dell’autonoma organizzazione riferibile all’associazione professionale. Gli onorari percepiti da un professionista come sindaco di società (ma l’Associazione estende le medesime considerazioni agli incarichi di Amministratore o di componente dell’organismo di vigilanza) remunerano l’impegno esclusivamente personale del singolo, non potendo essere ascrivibili ad una attività autonomamente organizzata. La presenza del professionista presso la società vigilata, con funzioni di controllo esercitate personalmente dal soggetto scelto per le proprie qualità personali e professionali e munito di stringenti requisiti previsti dalla legge, è una caratteristica distintiva dell’incarico, tale da recidere ogni rapporto con l’organizzazione autonoma dello studio associato, evitando quindi, sempre secondo l’Associazione, che si possa configurare per questi compensi una base imponibile Irap.

Emerge con evidente chiarezza la necessità di portare avanti la progettata graduale eliminazione dell’Irap, quanto meno con riferimento agli studi associati e alle società di persone, strutture nelle quali il valore aggiunto (come per imprenditori e professionisti individuali, esentati dal 2022 per effetto dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021) viene prodotto principalmente grazie all’apporto personale di soci e associati. Altrimenti si assisterà ad una inutile proliferazione di partite Iva individuali, con l’unico scopo di esentare dal tributo regionale singoli rami di attività.

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