Adempimenti

Al sistema Tessera sanitaria vanno trasmesse tutte le prestazioni anche se pagate in contanti

Solo le spese saldate con strumenti di pagamento tracciabili verranno poi inserite nella dichiarazione precompilata

Medici, veterinari e altri sanitari devono trasmettere al sistema Tessera sanitaria tutti i dati delle prestazioni riscosse, anche se pagate in contanti. L’eventuale errore di trasmissione non preclude la detrazione: il contribuente può sempre rettificare il 730 precompilato; in tal caso dovrà però conservare ed esibire a richiesta i documenti (comprese modalità di pagamento) di tutte le spese detratte.

Dal 2015 gli iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri sono tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (Sts) i dati delle spese sanitarie dei pazienti; i dati del primo semestre 2022 si inviano entro il 30 settembre, quelli dal 1° luglio al 31 dicembre entro il 31 gennaio 2023.

Attenzione ad inviare dati corretti e completi: l’errato o omesso invio è sanzionato con 100 euro per singolo errore (con massimale 50mila euro), salvo correzione nei cinque giorni successivi, anche a seguito di segnalazione dell’agenzia delle Entrate. Se la correzione avviene oltre i cinque giorni, ma entro i sessanta giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 16 ottobre 2020 (protocollo 329676/2020), richiamato per gli anni successivi dal provvedimento 30 settembre 2021 (protocollo 249936/2021 ) specifica che i dati da acquisire alla precompilata «sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità» previste dalla legge 160/2019. Questo ha indotto qualcuno a pensare che le spese pagate in contanti non andassero inviate, ma non è così. Il decreto Mef del 19 ottobre 2020 contiene un disciplinare tecnico che richiede di compilare il campo «Modalità pagamento», obbligatorio per tutte le spese soggette a tracciamento, e prevede due valori: «1» pagamento tracciabile e «0» pagamento non tracciabile (come il contante). Poiché l’invio telematico non vale solo ai fini della precompilata, ma sostituisce anche (come precisa l’articolo 8 del decreto) la trasmissione delle fatture sanitarie ai sensi dell’articolo 10-bis del Dl 119/18, è evidente che debbano essere trasmessi i datti di tutte le prestazioni, comunque pagate nel periodo. L’indicazione della modalità di pagamento è però indispensabile per detrarre la spesa: l’articolo 4 del decreto specifica infatti che confluiranno poi nella precompilata solo le spese effettivamente detraibili.

Il pagamento tracciato è stato introdotto dalla legge 160/2019 (articolo 1, commi 679 e 680), e riguarda tutte le spese detraibili al 19%, con la sola esclusione di medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche e private accreditate Ssn. Per medici, veterinari e sanitari in genere non è quindi prevista alcuna esclusione: si detraggono solo le spese pagate in modo tracciabile e, quindi, solo tali spese transiteranno poi alla precompilata. Se la spesa è sostenuta in parte in modalità tracciata e in parte in contanti, il medico è effettivamente tenuto a trasmettere al Sts l’intero importo con l’indicazione “non tracciato”; unica eccezione, l’eventuale pagamento in contanti del solo bollo, che va trasmesso con un campo a parte rispetto alla spesa tracciata della prestazione.

Se per errore è stata trasmessa come “non tracciata”, o non è stata trasmessa del tutto, una spesa detraibile, il contribuente (ferma la sanzione al sanitario) può rettificare il modello 730 precompilato, inserendo la spesa, purché sia in grado di documentare l’importo pagato e la modalità di pagamento. In tal caso, però, rettificando anche un solo dato di spesa la precompilata non si considera “accettata” e, quindi, sono possibili controlli del fisco: si dovrà allora conservare e documentare tutte le spese indicate nel modello (e non solo quella rettificata).

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