Diritto

Crisi d’impresa, inapplicabili prima del 29 dicembre 2021 le nuove regole per gli elenchi degli esperti indipendenti

Lo ha deciso il Tar Campania con un'ordinanza cautelare a seguito di un'istanza di un commercialista

di Nicola Graziano

È destinata a far discutere l'ordinanza cautelare resa dal Tar Campania in data 10 marzo 2022 con la quale, in accoglimento della istanza cautelare proposta da un dottore commercialista, richiedente iscrizione all'elenco formato presso la Camera di Commercio di Napoli, ha stabilito che il riferimento ai requisiti specificamente individuati ed elencati nel provvedimento recante Linee di Indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali formati presso le Camere di Commercio regionalmente competenti, dettate dal ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II Ordini Professionali e Albi in data 29 dicembre 2021 protocollo n. 14851, non si applicano per la verifica della ammissibilità della domanda proposta dal ricorrente in data 10 dicembre 2021 e cioè antecedente al sopra detto provvedimento per il principio del tempus regit actum, in base al quale i requisiti di ammissibilità di una domanda di iscrizione in appositi elenchi devono valutarsi con riferimento esclusivo alla disciplina vigente all'atto della presentazione della domanda stessa.

Il comportamento della Camera di commercio
Aggiungendo il provvedimento cautelare che ciò era altresì da ritenersi coerente con il comportamento tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli che, prima dell'entrata in vigore delle linee di indirizzo dettate dal Ministero della Giustizia in data 29 dicembre 2021, aveva regolarmente iscritto nell'elenco in questione i professionisti con una sola esperienza nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa, quindi, privi del requisito della doppia esperienza pregressa previsto a seguito dell'entrata in vigore delle suindicate linee di indirizzo ministeriali.

La normativa di riferimento
Per meglio comprendere la decisione giova brevemente ricordare che ai sensi dell'articolo 3 del Dl n. 118/2021 (poi convertito con modificazioni con la Legge n. 147/2021) è stata prevista la istituzione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, affidando agli Ordini professionali il compito di svolgere l'attività di raccolta e verifica delle domande dei propri iscritti e a trasmettere alla competente Camera di Commercio regionale i nominativi selezionati.
Orbene, sorta questione interpretativa, in ordine al requisito dell'aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, prescritto dal comma III del sopra citato articolo 3 sia per gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati.

Le linee guida del ministero
Nelle Linee guida, dopo aver chiarito che l'efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l'aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia sono strettamente collegate alla preparazione aziendale dell'esperto indipendente, sono stati specificati gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa ma soprattutto si è detto che tali incarichi devono essere individuati nel numero minimo di due.
Orbene il ricorrente in sede cautelare si duole della mancata iscrizione all'elenco degli esperti per aver allegato alla propria domanda una relazione di attestazione ai sensi dell'articolo 67 comma III, lettera d) della Legge fallimentare ritenendo che al momento della domanda era necessario e sufficiente dimostrare il requisito attraverso la allegazione di una sola relazione di attestazione e non di due incarichi come poi successivamente prescritto dalla Linee guida.
In tal caso il Tar Campania ha dato ragione al ricorrente così però aprendo il fronte ad una disparità di trattamento che, sia pure limitata nel tempo (e cioè relativa a tutte le domande proposte in data anteriore al 29 dicembre 2021), discrimina tra quanti risultano iscritti sulla base della documentata singola esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa e tra coloro i quali invece hanno presentato la domanda dopo la data di pubblicazione delle Linee guida ministeriali che, giova ricordarlo, per completezza, hanno proposto un dettagliato elenco di incarichi e prestazioni idonee alla iscrizione negli elenchi.

I requisiti richiesti
Esse sono le seguenti: commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza; attestatore ai sensi degli articolo 67, comma III, lettera d), 161, comma III, 182 bis, comma I e 186 bis Legge fall; gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ex articolo 7 della Legge 3/2012; advisor, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti; advisor, anche legale, con mandato volto all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi; advisor, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nel contesto della ristrutturazione d'impresa; attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale, se omologati, relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.
In tal caso dovendo gli aspiranti esperti comprovare, con apposita documentazione, gli incarichi o i mandati professionali ricevuti e le cariche ricoperte in società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo, con allegazione di visura camerale aggiornata della società a favore della quale sono state prestate le attività indicate nella domanda.

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