Imposte

Commercialisti: zone economiche speciali con agevolazioni su misura

di Cristiano Margheri e Federico Susini

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato nella giornata di ieri il documento di ricerca denominato «Zone economiche speciali e zone logistiche semplificate» ( clicca qui per consultarlo ). Lo studio fornisce una panoramica delle misure previste a sostegno dello sviluppo di tali aree, attraverso il miglioramento dell’infrastrutturazione portuale e la creazione di condizioni favorevoli (in termini economici, finanziari e amministrativi) per lo sviluppo di imprese di nuova costituzione o già operanti ivi ubicate.

Le Zone economiche speciali (Zes), dopo un lungo dibattito, sono state introdotte con il Dl 91/2017. La Zes deve essere geograficamente delimitata ed identificata all’interno dello Stato, composta da aree territoriali che abbiano un nesso economico funzionale con il porto e comprendere un’area portuale collegata alla rete trans-europea dei trasporti (Ten-T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento Ue 1325/2013.

Le imprese ivi collocate hanno la possibilità di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico. La proposta di istituzione di tali zone, accompagnata da un piano di sviluppo strategico, può essere presentata dalle regioni meno sviluppate e in transizione. Tra le regioni meno sviluppate rientrano la Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania (con Pil pro capite inferiore al 75% della media europea), mentre quelle in transizione comprendono la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise (con Pil pro capite tra il 75% e il 90% della media europea).

L’istituzione delle Zes deve avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Parallelamente all’introduzione delle Zes che avrebbero escluso i porti del Nord, sono state introdotte, con la legge di Bilancio 2018, le Zone logistiche semplificate (Zls) che possono essere istituite in quelle aree portuali in cui non sia realizzabile una Zes e nel limite di una zona per ciascuna Regione. La Zls, una volta istituita, avrà durata di sette anni rinnovabile per altri sette.

Le agevolazioni fiscali e burocratiche di cui possono godere le imprese ubicate all’interno delle Zls sono sostanzialmente le stesse di cui possono godere le Zes, salvo il credito di imposta ex legge 208/2015, di cui possono godere soltanto le imprese che investiranno nelle Zes in Italia.

Il medesimo documento fornisce anche importanti spunti di riflessioni e suggerimenti per assicurare l’efficacia delle misure introdotte, al fine di raggiungere l’impatto economico e sociale previsto, tra cui la necessità che:
•le agevolazioni si inseriscano in maniera coordinata con gli interventi di semplificazione amministrativa, di infrastrutture strategiche e interventi di formazione;
•la sostenibilità gestionale di interventi complessi sia accuratamente valutata, al fine di poter realizzare gli interventi in tempi rapidi e in connessione temporale e funzionale efficace tra loro;
•l’impatto sociale ed economico atteso dall’istituzione di tali aree tenga conto anche di quello che potrà accadere una volta terminati i regimi agevolativi previsti;
•sia presente una strategia nazionale che valuti l’impatto complessivo dell’istituzione di tali aree.

Fnc-Cndcec, documento sulle zone economiche speciali

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