Controlli e liti

Il mancato visto sulla dichiarazione rappresenta una violazione meramente formale

La sentenza 1185/3/2023 della Cgt Calabria: irregolarità non equiparabile a un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore

di Elettra Bandi

La mancata apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità costituisce, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento, in quanto non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo da parte dell’ente accertatore né incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. È quanto prevede la sentenza 1185/3/2023 della Cgt Calabria.
Tale sentenza è in linea con le recenti pronunce della Cassazione (14158/2018; 5289/2020 e 25736/2022) con cui si è consolidato un filone giurisprudenziale che ha contraddistinto l’assenza del visto di conformità come violazione formale.

La vicenda esaminata

La vicenda relativa alla sentenza in commento riguarda una società che ha compensato il credito Iva in assenza del visto di conformità (articolo 10 del Dl 78/2009) sulla dichiarazione. L’agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero dell’Iva sul presupposto di indebito utilizzo in compensazione. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso del contribuente e, in seguito, l’agenzia delle Entrate ha proposto appello dinnanzi alla Cgt Calabria.

I giudici di secondo grado hanno confermato la decisione di prime cure. La Cgt ha constatato che la violazione contestata alla società è meramente formale, non essendo in discussione l’esistenza del credito Iva ma soltanto la mancanza del visto di conformità sulla relativa dichiarazione.

Per i giudici di secondo grado, la compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo dell’apposizione del visto non ha configurato una violazione di omesso versamento. Conseguentemente, la sanzione applicabile sarebbe quella stabilita dall’articolo 8 del Dlgs 471 del 1997 (sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000) e non quella prevista dall’art. 13 del medesimo decreto (che prevede una sanzione pari al 30% dell’imposta).

Per la Cgt Calabria non vi è ragione di discostarsi dai precedenti giurisprudenziali di Cassazione in materia (27211/2014; 23352/2017, 14158/2018 e 5289 del 2020) che hanno determinato che, in tema di compensazione dei crediti, la mancata apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità sia una mera violazione formale e non sia equiparabile ad un omesso versamento.

Il diritto a compensare il credito

Come evidenziato, la recente sentenza della Cgt Calabria si inserisce in un trend giurisprudenziale che ha ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità si configuri come violazione meramente formale, che non lede il diritto del contribuente di compensare il credito.

All’interno di tale filone si inserisce l’ordinanza 25736 /2022 con la quale la Suprema Corte ha cassato la decisione della Ctr Campania 2491/11/20 che aveva ritenuto che la mancata apposizione del visto di conformità dovuta a un errore materiale, non essendo stato indicato il codice fiscale del professionista per un’anomalia del software utilizzato, costituisse una violazione sostanziale, con conseguente legittima applicazione anche della sanzione all’articolo 13 del Dlgs 471 del 1997. Nella fattispecie il contribuente ha portato in compensazione un credito Iva maturato nel 2011. In seguito, l’agenzia delle Entrate ha recuperato l’imposta e, contestando l’omesso versamento, ha applicato la sanzione proporzionale prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Con l’ordinanza 25736, la Corte, in ossequio con le precedenti pronunce, ha sancito che per configurare una violazione meramente formale occorre «la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo».

Nella fattispecie, secondo la Corte, è incontestabile la titolarità da parte del contribuente del credito Iva. Inoltre, la mancata apposizione del visto di conformità non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali. La Corte precisa, infine, che la funzione del visto di conformità è quella di assicurare un controllo anticipato della spettanza del credito e che l’inosservanza di tale adempimento non pregiudica l’attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’Ente accertatore.

Principio analogo era già emerso con la sentenza della Cassazione n. 5289 del 26 febbraio 2020 dove la fattispecie era relativa all’omessa apposizione del visto (medesima fattispecie della sentenza della Cgt Calabria).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©