Contabilità

Marchi, transito a Ias/Ifrs neutrale sulla deducibilità

Interpello 105: nel passaggio dagli Oic la rivalutazione non perde le sue peculiarità fiscali. Confermata la possibilità di riallineare il valore delle liste clienti tutelate

di Franco Roscini Vitali

Resta deducibile la rivalutazione di un marchio effettuata da un'impresa Oic adopter, anche dopo l'eventuale passaggio agli Ias/Ifrs. Ad affermarlo è la risposta 105 dell’agenzia delle Entrate di lunedì 14 marzo che riguarda una società che intende effettuare la rivalutazione di un marchio in quanto redige il bilancio in base alle norme del Codice civile: tuttavia, la stessa sta analizzando gli effetti contabili e fiscali derivanti da un'eventuale futura transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Il valore del marchio iscritto in bilancio, capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali, è costituito dai costi sostenuti dalla società per la registrazione. Il passaggio agli Ias/Ifrs comporta l'obbligo di eliminazione contabile del valore d'iscrizione del marchio, con riferimento sia alla componente di costo capitalizzato ante rivalutazione sia con riferimento al maggior valore attribuito in sede di rivalutazione.

Infatti, lo Ias 38, paragrafo 63, non consente la rilevazione dei marchi generati internamente come quello oggetto del quesito che, pertanto, deve essere contabilmente eliminato in contropartita a una posta di patrimonio netto.

Il quesito riguarda la possibilità, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione degli Ias/Ifrs, di continuare a dedurre extracontabilmente ai fini Ires e Irap le quote di ammortamento del marchio comprensivo anche del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione.

Inoltre, la società chiede se vi sia l'obbligo di ricostituzione del vincolo di sospensione d'imposta della riserva di rivalutazione su una o più riserve presenti nel patrimonio netto post transizione ai principi internazionali.

L'Agenzia conferma la soluzione prospettata dalla società in merito alla possibilità di continuare a dedurre extracontabilmente gli ammortamenti in base alla norma transitoria contenuta nell'articolo 13, comma 5, del decreto 38/05.

Pertanto, il valore riconosciuto del marchio, comprensivo della rivalutazione, resta fiscalmente immutato a seguito della transizione agli Ias/Ifrs e può essere dedotto in base agli articolo 103 del Tuir e 5 del decreto Irap. Resta comunque l'obbligo di ricostituzione del vincolo di sospensione della riserva su un'altra riserva, anche di capitale, già esistente in bilancio.

La risposta 112: riallineamento

La risposta 112 conferma la possibilità, per una società Ias/Ifrs, di riallineare il valore delle liste clienti tutelate giuridicamente (articolo 98 del Codice della proprietà industriale) in base all'articolo 110 del decreto 104/20. Le liste derivano dall'imputazione del disavanzo emerso a seguito di operazioni di fusione e scissione e da conferimenti.

L'Agenzia rammenta che già con la risposta 609 del 2020 ha precisato che il trasferimento della member list rappresenta la cessione di un singolo asset riconducibile, in base all'indirizzo giurisprudenziale, a informazioni aziendali e commerciali oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 98, comma 1, del Codice di tutela della proprietà industriale di cui al decreto 30/05.

La risposta 113: oneri di transazione

Infine, sempre lunedì è uscita la risposta 113, che riguarda una società Ias adopter e conferma che rientrano nell'ambito dell'articolo 96, comma 3, del Tuir gli oneri di transazione connessi all'indebitamento esistente e al nuovo indebitamento: si tratta della perdita da derecognition (Ifrs 9).

La risposta è d'interesse più generale nel punto in cui conferma l'inerenza, e pertanto la deducibilità, delle spese di consulenza legale sostenute dalla società in favore dei sottoscrittori del rifinanziamento.

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