Adempimenti

Solo l’utilizzatore del veicolo in leasing paga il bollo auto

La Ctr Lazio conferma che la tassa automobilistica regionale non può essere addebitata alla società concedente il veicolo

Gli utilizzatori di veicoli concessi in locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale. Così si sono espressi, con sentenza n. 2398/2021, i giudici della Ctr Lazio accogliendo l’appello di una società di leasing alla quale erano state notificate ingiunzioni di pagamento del tributo regionale per i veicoli dalla stessa acquistati e concessi in locazione finanziaria ai propri clienti.

La vicenda
Il contezioso scaturisce dall’iscrizione a ruolo da parte della Regione Lazio di somme richieste alla società di leasing a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2014, per i veicoli acquistati dalla stessa e concessi in locazione finanziaria ai propri clienti. La Ctp di Roma investista della controversia, ha respinto il ricorso presentato dalla società, che impugna la sentenza sfavorevole.

La decisione
I giudici, ricostruendo gli interventi normativi susseguitisi negli ultimi anni, ne chiariscono la portata, ed evidenziano la relazione tra l’articolo 9, comma 9bis della Legge n. 125/2015, e l’articolo 10, comma 6 e 7 Dl 113/2016. Quest’ultimo, abrogando la disposizione del 2015, statuisce che, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al Pra, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.

Richiamando le pronunce della Corte Costituzionale (n. 33/2020) e della Corte di Cassazione (n. 13131/2019), la Ctr Lazio precisa che la normativa in argomento riconduce l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica all’utilizzatore del leasing e non condivide quanto sostenuto dalla sentenza impugnata fondata sul carattere innovativo e non interpretativo dell’articolo 9, comma 9 bis della Legge 125/2015. Per questi motivi, i giudici accolgono l’appello e compensano le spese.

I precedenti
L’abrogazione della disposizione del 2015, è stata più volte interpretata dalle Regioni in senso opposto alle conclusioni raggiunte dai giudici. Tuttavia, come statuito dalla Cassazione (n.13131/2019) l’evoluzione della normativa va letta come volontà del legislatore di ribadire il senso della disciplina fissata originariamente dall’articolo 7, Legge 99/2009.

Già la Ctr Lombardia aveva statuito che l’unico soggetto responsabile per il pagamento della tassa automobilistica sugli automezzi concessi in locazione finanziaria fosse l’utilizzatore (sentenza 3526/27/2015). Dello stesso tenore appaiono sia la pronuncia della Ctp di Ancona (sentenza 1909/3/16) che la pronuncia della Ctp di Firenze (n. 1295/1/16). Non è invero configurabile alcuna responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato pagamento. La responsabilità solidale, prevista dal Dl 113/2016, è configurabile solo nella particolare ipotesi in cui la società di leasing abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

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