Professione

Commercialisti abilitati alle controversie sulle telecomunicazioni

Ricorso degli avvocati contro il Garante delle comunicazioni

di Andrea Taglioni

Confermata la legittimità per i dottori commercialisti e gli esperti contabili di gestire la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche (Tlc e radiotv, ndr). A dissipare i malumori, almeno per il momento, all'inclusione dei commercialisti nell’elenco dei soggetti accreditati, ci ha pensato il Tar del Lazio con la sentenza 17550 del 27 dicembre.

Tutto nasce dalla delibera 390/21/Cons del 1° dicembre 2021 dell’Agcom, con cui l’Autorità ha ritenuto condivisibile includere anche i dottori commercialisti ed esperti contabili, al pari degli avvocati, tra i soggetti accreditati sulla piattaforma ConciliaWeb, in virtù del ruolo professionale svolto e della esperienza della categoria in materia di risoluzione alternativa delle controversie.

Queste modifiche regolamenti non sono state accolte con favore dall’Associazione italiana giovani avvocati. Secondo l’Aiga, infatti, parificando i dottori commercialisti e gli esperti contabili agli avvocati, consentirebbe ai primi di esercitare una funzione di assistenza legale stragiudiziale riservata dalla legge all’avvocatura, trattandosi di un tentativo obbligatorio di conciliazione che costituisce anche condizione di procedibilità dell'eventuale ricorso in sede giurisdizionale.

Le censure sono state rigettate dal Tar il quale, ricordando che l’Autorità garante delle comunicazioni elettroniche ha il potere di disciplinare, con propri regolamenti, le modalità della soluzione non giurisdizionale delle controversie, ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’associazione sulla necessita e obbligatorietà di avvalersi della difesa di un avvocato nell’ambito delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche.

Tra l’altro, ove la normativa interna imponesse l'assistenza di un avvocato, questa contravverrebbe alla disciplina comunitaria sulla risoluzione alternativa delle controversie la quale prevede espressamente che le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere alla difesa legale.

Il Tar, pertanto, ha confermato la legittimità del provvedimento impugnato ritenendo legittima l’inclusione dei commercialisti ed esperti contabili tra i soggetti deputati alla risoluzione delle controversie.

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