Controlli e liti

Le pro loco sono escluse dall’obbligo di tracciare pagamenti oltre mille euro

La sentenza 10711/2022 della Cassazione: niente sanzioni anche se applicano il regime agevolato della legge 398/1991

Per le pro loco non scattano gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti oltre i mille euro previsti per enti sportivi e associazioni bandistiche e filodrammatiche.

Questo quanto emerge dalla sentenza 10711/2022 della Corte di cassazione relativa al caso di una pro loco che, a fronte della violazione degli obblighi di tracciabilità su pagamenti e versamenti di importi pari o superiori a 1.000 euro (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999), si era vista contestare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge 398/1991 e misure fiscali ad essa legate. Si pensi, ad esempio, a quelle che escludono dal reddito imponibile i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

Agevolazioni cui, tuttavia, sono riconnessi gli obblighi di tracciabilità sui pagamenti e versamenti, la cui violazione era in precedenza sanzionata con la decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991. Tali effetti sono stati attenuati in seguito alle modifiche apportate con decreto legislativo 158/2015, che ha sostituito la più penalizzante decadenza con una sanzione amministrativa.

Resta tuttavia da chiarire, sotto il profilo soggettivo, quali enti sono tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità, pena l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 250 a 2mila euro. In particolare, se rientrano in questo ambito sia le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che tutti gli enti non profit che, per effetto dei diversi rinvii normativi, possono optare per la legge 398/1991.

Proprio su questo punto arriva la risposta – negativa – dei giudici di legittimità. Per le pro loco, infatti, la norma si limita a estendere l’applicazione del solo regime della legge 398/1991 e non anche delle altre previsioni ad essa legate. Con la conseguenza che la violazione degli obblighi di tracciabilità non fa scattare la sanzione amministrativa.

Discorso diverso, invece, per società sportive dilettantistiche (Ssd) e associazioni bandistiche e filodrammatiche. Per quest’ultime, infatti, il rinvio normativo opera sia con riferimento alla legge 398/1991 che alle altre norme fiscali delle Asd (articolo 90, comma 1, della legge 289/2002 e articolo 2, comma 31, della legge 350/2003). Con la conseguenza, dunque, di ricomprendere nel novero degli enti tenuti alla tracciabilità solo Asd, Ssd e associazioni bandistiche e non anche le pro loco.

Da notare, poi, che tali rinvii normativi dovranno raccordarsi col Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017). Con l’operatività dei regimi fiscali del Cts, sia per le pro loco che per le associazioni bandistiche verranno, infatti, abrogate le norme di rinvio, con impossibilità di continuare a fruire del regime della legge 398/1991.

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