Imposte

Anche l’Irpef locale entra nel test del prelievo sugli utili al 2017

Il prossimo 31 dicembre scade il termine per aderire alle regole fiscali transitorie. L’opzione risulta spesso più conveniente della sostituiva del 26% (obbligatoria dal 2018)

di Stefano Vignoli

C’è ancora qualche mese di tempo per beneficiare del regime transitorio sulla distribuzione degli utili maturati fino al 2017: il 31 dicembre 2022 scade infatti la possibilità di assoggettare alle vecchie regole di tassazione gli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non in regime di impresa (articolo 1, comma 1006, legge 205/2017).
Entro il prossimo 31 dicembre, secondo le recenti indicazioni dell’Agenzia, occorre che la distribuzione degli utili sia anche effettuata: un orientamento criticabile, perché la norma richiede solo che entro tale data la distribuzione degli utili sia deliberata (si veda l’articolo di Nt+ Fisco).

Le vecchie regole

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’imposta sostitutiva del 26% per la distribuzione di utili dal 1° gennaio 2018 (e il realizzo di plusvalenze dal 1° gennaio 2019) indistintamente per tutti i soci e non più soltanto per i detentori di partecipazioni non qualificate. Al contempo, però, il comma 1006 ha aperto una finestra che, per le delibere eseguite entro il 31 dicembre, permette di applicare le vecchie regole ai soci con partecipazioni qualificate.

Il regime transitorio può risultare molto vantaggioso per gli utili percepiti da società estere (non riferiti a paradisi fiscali), in quanto con le vecchie regole è possibile recuperare (seppur parzialmente) le imposte/ritenute versate/trattenute all’estero.

Anche per gli utili di fonte italiana la vecchia tassazione è meno onerosa della ritenuta del 26% a titolo di imposta: il vantaggio varia in funzione del periodo di maturazione degli utili, del reddito complessivo del percipiente e, non ultimo, del suo domicilio da cui dipende l’applicazione di addizionali regionali e comunali.Per quanto riguarda il primo parametro, gli utili concorrono a determinare l’imponibile Irpef in misura variabile all’esercizio di maturazione:
● 40% per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

● 49,72% per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;

● 58,14% per gli utili formati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

La diversa stratificazione degli utili in base all’annualità di formazione va indicata anche nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello Redditi delle società di capitali.Gli utili percepiti sono imponibili, nella stessa misura, ai fini Irpef e alle addizionali regionali e comunali, così come l’imposizione sostitutiva del 26% esclude l’applicazione sia dell’Irpef che delle addizionali.

La variabile locale

Con le vecchie regole, la residenza del percettore può quindi determinare una variazione anche significativa della tassazione complessiva; e per verificare quale sia la fiscalità locale applicabile occorre considerare la residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento: il Comune nella cui anagrafe è iscritto il contribuente e quindi la Regione di appartenenza.Le differenze tra Regioni non sono marginali: se la regola generale stabilisce per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’1,23%, sono numerose le Regioni che hanno deliberato maggiorazioni dell’addizionale. Quelle che applicano l’aliquota più elevata sono Campania, Lazio e Piemonte, che tassano al 3,33% i redditi superiori a 50mila euro.

Significativo anche il divario delle addizionali comunali applicate nel 2021 (il 2022 in alcuni casi non è ancora disponibile) nelle principali città: l’aliquota unica dello 0,8% (con soglie di esenzioni variabili) è quella più diffusa (Milano, Bologna, Bari, Genova, Napoli e Palermo), mentre la fiscalità locale è più generosa a Firenze che applica l’aliquota ridotta dello 0,2%, e più penalizzante a Roma (0,9%) e soprattutto a Torino che ha deliberato per il 2022 l’aliquota dell’1,2% oltre i 50mila euro di reddito (ricordiamo che il 31 luglio è scaduto il termine per adeguare gli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef ai nuovi scaglioni nazionali, in vigore dal 1° gennaio).

Le valutazioni

Se le addizionali regionali e locali, anche quando elevate, non mutano la convenienza a distribuire gli utili formati fino al 2016, il discorso cambia per la distribuzione di utili targati 2017 che concorrono alla base imponibile Irpef e delle addizionali per il 58,14 per cento.

Si pensi al socio residente a Torino che, possedendo altri redditi per oltre 50mila euro, oltre all’aliquota Irpef del 43%, applicherà l’addizionale regionale del Piemonte pari al 3,33% e l’addizionale del Comune di Torino pari al 1,2%: una tassazione complessiva del 47,53% che, se applicata agli utili del 2017, determina di fatto un prelievo del 27,63%, superiore alla ritenuta del 26 per cento.

In questo caso sarebbe preferibile distribuire utili di esercizi successivi o, meglio, attendere il 2023 per deliberarne la distribuzione: l’articolo 1, comma 4, del Dm 26 maggio 2017 individua il criterio della prioritaria distribuzione degli utili relativi agli esercizi più lontani e sembra quindi non lasciare spazio alla facoltà di distribuire in via prioritaria l’utile degli esercizi 2018-2021 rispetto al 2017.

Gli esempi

1. Due soci al 50 per cento
Alfa Srl, costituita nel 2017, ha generato utili sin dal primo esercizio, chiuso il 31 dicembre 2017 con un utile di 200.000 euro, senza mai alcuna distribuzione. I due soci, entrambi con una partecipazione al capitale (e identico diritto alla percezione degli utili) pari al 50%, ciascuno con redditi Irpef eccedenti i 50.000 euro nel 2022, sono interessati a all’opportunità di distribuire l’utile del 2017 entro la fine dell’anno.
In base al Dm 26 maggio 2017, la distribuzione dell’utile in capo a ciascun socio è imponibile al 58,14%, a cui si applica l’aliquota marginale Irpef del 43% e le addizionali che per il socio torinese sono pari al 4,53% (3,33% Piemonte e 1,2% Torino) e per il socio di Firenze sono dell’1,93% (1,73% Toscana e 0,2% Firenze).
La distribuzione integrale dell’utile formato nel 2017 comporta una tassazione complessiva di 27.634 euro per il socio di Torino e 26.122 per il socio di Firenze. In entrambi i casi la tassazione risulta superiore all’imposizione sostitutiva di 26.000 euro.

2. Socio residente a Milano
Una persona fisica residente a Milano, con redditi superiori a 50.000 euro, è socio unico di una società di capitali in Francia che ha utili, non distribuiti, formati in vari esercizi fino al 2017.Decide di distribuire entro il 31 dicembre tutti gli utili fino al 2017, sulle cui quote del 40%, 49,72% o 58,14% applicherà una tassazione del 45,52% (1,72% addizionale regionale e 0,80% comunale).
La Francia applicherà la ritenuta del 15%, che potrà essere recuperata nella misura in cui il reddito prodotto all’estero concorre alla formazione del reddito complessivo: quindi per il 6% degli utili formati fino al 2007; 7,46% degli utili fino al 2016; e 8,72% per gli utili del 2017.
Il socio avrà interesse a distribuire entro il 2022 tutti gli utili, anche quelli del 2017, considerata la tassazione più favorevole: sugli utili dal 2018 in poi grava un prelievo del 37,1% (ritenuta francese e sostitutiva del 26% sul “netto frontiera”), che potrebbe salire al 41% (in assenza di intermediario, l’Agenzia ritiene che vada tassato il dividendo lordo).

3. Socio residente a Napoli
Una persona fisica residente a Napoli detiene il 100% delle quote di una Srl con 37.500 euro di utili formati fino al 2007, 26.146 formati nel periodo 2008-2016 e 10.000 euro nell’esercizio 2017.
Il socio, che non ha altri redditi, distribuisce tutti gli utili nel 2022 (imponibili rispettivamente per 15.000, 13.000 e 5.814 euro).Per redditi inferiori a 50.000 euro, le vecchie regole sono sempre più vantaggiose, anche se la tassazione locale è elevata:
- la distribuzione dei 37.500 euro riferiti agli esercizi fino al 2007 (23% Irpef, 1,73% Campania, 0,8% Napoli) sconterà un prelievo di 3.830 euro (10,2%);
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la distribuzione di 26.146 euro riferiti al periodo 2008-2016, imponibile nella misura del 49,72%, vedrà 3.739 euro di imposte (25% Irpef, 2,96% Campania e 0,8% Napoli) per una tassazione effettiva del 14,3%;
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la distribuzione di 10.000 euro riferiti al 2017, imponibile nella misura del 58,14%, avrà 2.267 euro di imposte (35% Irpef, 3,2% Campania e 0,8% Napoli) per una tassazione del 22,7 per cento.

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