Imposte

Doppio codice fiscale in F24 per i bonus edilizi trasferiti con la fusione

Interpello 218/2023: i limiti alla compensazione impongono i dati di incorporante e incorporata

di Luca De Stefani

Sì al trasferimento del credito nelle fusioni, ma attenzione alla compilazione dell’F24. Nelle fusioni per incorporazioni, il trasferimento dei crediti edili dall’incorporata alla incorporante non costituisce una «nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata». Il chiarimento è contenuto nella risposta a interpello 218/2023, ed è applicabile anche alle fusioni totali, alle scissioni e alle trasformazioni di società.

Sia sul piano civilistico (articolo 2504 bis del Codice civile) che su quello fiscale (articolo 172, comma 4, del Tuir), con la fusione per incorporazione si ha una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata e ciò vale anche per i crediti d’imposta.

Ad esempio, già per il credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E, ha chiarito che «il credito d’imposta spettante alle società fuse o incorporate» poteva «essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante». Le risoluzioni 118/E/2009 e 22/E/2006, poi, hanno esteso questo trasferimento a tutte le «operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)».

Secondo l’Agenzia, questi principi sono applicabili anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico acquistati da terzi, pertanto, la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, detti crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Ciò dalla data di effetto della fusione.

Le Entrate, quindi, hanno confermato che il passaggio dei crediti edili dall’incorporata alla incorporante non costituisce una nuova cessione dei crediti, subentrando l’incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.

Attenzione, però, che l’operazione potrebbe far andare in «tilt» i calcoli delle Entrate sui crediti utilizzati in compensazione, pertanto, l’agenzia ha ricordato quanto già detto nella risposta 153/2023, relativamente alla modalità di compilazione dell’F24 da parte dell’incorporante. Per verificare il non superamento dell’importo compensabile da ciascun soggetto, per ciascuna annualità, è necessario, pena lo scarto dell’F24, che nella sezione «Contribuente» del modello F24 siano indicati;

nel campo «Codice fiscale» (cosiddetto primo codice fiscale), il codice fiscale dell’incorporante che utilizza il credito in compensazione;

mentre nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» (cosiddetto secondo codice fiscale), il codice fiscale dell’incorporata che ha trasferito il credito d’imposta, unitamente al codice identificativo «62 soggetto diverso dal fruitore del credito».

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