I temi di NT+Agenda della settimana

Le scadenze fiscali e previdenziali dal 4 al 17 aprile

I principali adempimenti fiscali e previdenziali dal 4 al 17 aprile

di Paolo Sardi

7 aprile 2022

Amministratori di condominio, proroga della comunicazione delle spese per il recupero edilizio

Per gli amministratori di condominio scade oggi il termine per la comunicazione all'agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

Modalità: la comunicazione va effettuata esclusivamente in via telematica.

Articolo 3, comma 4, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175; articolo 2, Dm 1 dicembre 2016; provvedimento agenzia Entrate 27 febbraio 2018, prot. 46319; provvedimento agenzia Entrate 6 febbraio 2019; provvedimento agenzia Entrate 27 febbraio 2019; provvedimento agenzia Entrate 20 dicembre 2019; Cm 14 febbraio 2020, n. 2/E; provvedimento agenzia Entrate 28 febbraio 2020; Rm 28 febbraio 2020, n. 10/E; Dl 2 marzo 2020, n. 9; provvedimento agenzia Entrate 14 febbraio 2022; provvedimento agenzia Entrate 16 marzo 2022, n. 83833

15 aprile 2022

Associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell'anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l'annotazione dell'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di marzo 2022.

Modalità: l'annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

FREQUENZA: MENSILE

Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo

Scade oggi il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di marzo 2022. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano. L'obbligo non modifica le disposizioni di cui all'articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.

Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'Iva, distinti secondo l'aliquota applicata.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 23, comma 1 e 25, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Iva, fatturazione differita

Scade oggi il termine per effettuare l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo 2022 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L'articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l'articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l'agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi: › le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti; › le liquidazioni periodiche Iva; › la bozza della dichiarazione annuale Iva. Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall'agenzia, questi assolvono all'obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall'articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l'operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3, Dpr 472/1996: •numero progressivo attribuito (è consentito l'utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione); •data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento); •generalità del cedente, del cessionario, nonché dell'impresa incaricata del trasporto; •descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti; •causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.). Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L'eventuale lista contenente l'elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica.

Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.

FREQUENZA: MENSILE

Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall'articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E

Ravvedimento operoso Iva e ritenute alla fonte

Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario): - dell'Iva a debito dovuta per febbraio 2022;- delle ritenute alla fonte operate in febbraio 2022;non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2022, pagando la sanzione ridotta e gli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera.

Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno) con i relativi codici tributo, e della sanzione dell'1,5%, con il Modello F24 telematico. Per le sanzioni si utilizzano i codici tributo: 8904 Iva; 8906 ritenute.

Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; provvedimento agenzia Entrate 16 febbraio 2006; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; Dm 7 dicembre 2010; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010; Dm 12 dicembre 2019; articolo 10-bis, Dl 124/2019, conv. con modif. con Legge 157/2019

Ravvedimento operoso Irap enti pubblici

Scade oggi il termine per effettuare l'eventuale versamento tardivo (entro 30 giorni dal termine ordinario) dell'acconto Irap relativo alle retribuzioni ed ai compensi corrisposti nel mese di febbraio 2022 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) da parte degli organi e delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che dovevano versare l'Irap mensilmente entro il 16 marzo 2022.

Modalità di versamento: versamento delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione (codice tributo 8907) dell'1,5%.

Articolo 13, comma 1, lettera a), Dlgs 472/1997; articolo 16, Dl 185/2008, conv. con modif. con Legge 2/2009; articolo 1, comma 20, Legge 220/2010

Ravvedimento operoso redditi di lavoro dipendente enti pubblici, ritenute alla fonte e addizionali Irpef

Scade oggi il termine per l'eventuale versamento tardivo delle ritenute operate nel mese di febbraio 2022 e l'addizionale regionale Irpef, ed eventualmente l'addizionale comunale Irpef (ove deliberata), trattenute ai lavoratori dipendenti e assimilati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2022 (e ai quali nello stesso mese sono stati corrisposti l'ultima retribuzione, gli eventuali arretrati, ecc.) o a seguito del conguaglio di fine anno, rispettivamente in un'unica soluzione o a rate, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 marzo 2022.

Modalità di versamento: con il Modello F24 EP in via telematica per gli enti pubblici compresi nelle tabelle A e B allegate alla Legge 720/1984, con applicazione degli interessi legali (con decorrenza dall'1 gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali ex articolo 1284 c.c. è fissata allo 1,25% in ragione d'anno; fino al 31 dicembre 2021 era pari allo 0,01% in ragione d'anno), calcolati con maturazione giorno per giorno, e della sanzione dell'1,5%.Codici tributo: 381E – Addizionale regionale Irpef; 384E – Addizionale comunale Irpef saldo; 385E – Addizionale comunale acconto.

Articolo 3, comma 1, Dlgs 56/2000; articolo 34, comma 3, Legge 388/2000; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; provvedimento agenzia Entrate 8 novembre 2007; Rm 12 dicembre 2007, n. 367/E; Rm 19 giugno 2008, n. 253/E

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell'articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell'articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.